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Numero d'incarto:
16.1998.104
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00104
Lugano
17 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 12 agosto 1998 presentato da
(rappr. da
___________)
contro
la
sentenza 9 luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 giugno 1998 da
(patr. dall’avv.
___________)
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.– oltre accessori nonché il
rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ___________
dell’UEF di
Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 12 giugno 1998 la __________, ha
convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere la restituzione
dell’importo di fr. 3’500.– versati per conto di quest’ultima sulla base del
contratto di assicurazione veicoli a motore, disdetto con effetto retroattivo
per reticenza dell’assicurata;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze
istruttorie, rimaste incontestate dalla convenuta che non ha partecipato al
contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
___________, per il tramite del figlio ___________, è insorta con tempestivo
ricorso contro la predetta decisione chiedendone l’annullamento;
che
giusta l’art. 97 CPC il giudice deve esaminare d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle
parti e la legittimazione dei loro rappresentanti a stare in causa (cifra 4);
che
quali patrocinatori possono di principio fungere solo gli avvocati abilitati
all’esercizio della professione nel nostro Cantone (art. 64 CPC), salvo
l’estensione prevista all’art. 64 bis CPC a determinate categorie di persone
per determinati tipi di vertenze;
che
___________, figlio della ricorrente (che peraltro non pretende di agire su mandato
della madre), non rientra in nessuna delle categorie sopra menzionate;
che
l’assenza di un presupposto processuale, quale per l’appunto la legittimazione
del rappresentante della parte (art. 97 cifra 4 CPC), comporta la nullità
dell’atto procedurale compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato.
che
vista la particolarità della fattispecie si può eccezionalmente, prescindere
dal prelievo di tasse e spese;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 agosto 1998 di ___________ è nullo.
-
Non
si prelevano spese e tasse.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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