Tombola prize: proof of game conditions and arbitrariness

16.1997.95Outro Tribunal11 de dez. de 1997Dismissed

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a cassation appeal against a Lugano pretore judgment that had awarded the claimant a tombola prize. The appellants argued that the prize was payable only if the quintina was completed with the tenth draw and that the pretore had arbitrarily assessed the evidence. The court held that the public announcement contained no such condition, that the burden of proving a special rule lay on the appellants, and that the evidence did not support their version. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellants.

Regest

Art. 327 lett. g CPC; arbitrariness in assessment of evidence and burden of proof in cassation proceedings: a pretore judgment may be annulled only for a manifest violation of substantive or formal law or for a manifestly erroneous assessment of case files or evidence. Arbitrary assessment exists only where the challenged reasoning is untenable, contradicts the factual situation in a glaring manner, lacks objective justification, or violates a clear right; it is not enough that another solution would be conceivable or preferable. Where a party invokes a special game rule to resist payment, it bears the burden of proving both the existence and communication of that rule to the participants (consid. 4-5).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.95

Data decisione, Autorità: 11.12.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00095

Lugano 11 dicembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 presentato da



patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 6 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 giugno 1996 da


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’400.- oltre interessi del 5% dal 24

dicembre 1995, pretesa ridotta a fr. 2’350.- oltre interessi e così accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Il 24 dicembre 1995 __________ ha partecipato a una tombola presso il __________ di __________ organizzata dalla __________. In quell’occasione, avendo completato la quintina con l’estrazione del nono numero, ella ha rivendicato il pagamento del premio consistente, come da annuncio apparso sul __________, in fr. 2’400.- (doc. B).

Stante il diniego di pagamento della ____________________ l’ha convenuta in giudizio con istanza 27 giugno 1996.

La convenuta, che ha denunciato la lite anche al conduttore della tombola __________, si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo che la vincita era condizionata al raggiungimento della quintina con l’estrazione del decimo numero e non entro la decima estrazione.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno della tesi della convenuta, secondo la quale ella avrebbe indicato prima dell’inizio del gioco le regole precise alle quali doveva sottostare la vincita della quintina controversa, ha accolto l’istanza per fr. 2’350.- oltre interessi, importo rivendicato dall’istante a seguito della riduzione della sua pretesa a dipendenza dell’avvenuto pagamento di fr. 50.-.

  2. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 settembre 1997, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provata la pretesa di parte istante nonostante questa non abbia dimostrato il benfondato della sue tesi secondo la quale per la vincita controversa era sufficiente completare la quintina entro la decima estrazione e non piuttosto con la decima estrazione come confermato da numerosi partecipanti alla tombola (doc. C).

Con osservazioni 22 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Controversa nella concreta fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se la vincita della quintina di fr. 2’400.- era o meno assoggettata a condizioni, in particolare se la quintina doveva essere completata con l’estrazione del decimo numero oppure prima che venisse estratto questo numero.

Ora, poichè il precedente pubblico annuncio sulla stampa non fornisce nessuna indicazione a questo proposito, in particolare non menziona nessuna regola del gioco, spettava ai convenuti che si prevalgono di tali regole per opporsi al pagamento della vincita di provarne l’esistenza. In particolare spettava a quest’ultimi dimostrare di aver indicato ai partecipanti alla tombola che la quintina di fr. 2’400.- doveva essere raggiunta con l’estrazione del decimo numero, ciò a maggior ragione se -come sembra essere il caso- si trattava di una regola diversa da quelle usualmente applicate nel gioco della tombola.

A conforto della loro tesi i convenuti non sono riusciti a portare nulla, in particolare nessuna delle persone che ha sottoscritto la dichiarazione allegata al doc. C ne ha confermato il contenuto davanti al giudice, ossia che le regole del gioco nel senso voluto dai convenuti sarebbero state comunicate ai partecipanti prima dell’inizio della tombola. Questa tesi è invece stata chiaramente smentita dalla teste __________ che ha negato di avere ricevuto questa informazione da parte degli organizzatori della tombola.

Alla luce di queste risultanze, mancando qualsiasi prova sul benfondato della tesi dei convenuti, la conclusione del pretore non può certo essere considerata arbitraria.

Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza, totale dei convenuti (art 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 della __________ e di __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

fr. 200.-

già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo, in solido, di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili per questa sede.

  1. Intimazione a: -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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