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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.9
Data decisione, Autorità:
28.02.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00009
Lugano
28 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 31 gennaio 1997 presentato da
contro
la
sentenza 23 gennaio 1997 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 10 ottobre 1995
nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 437.05,
domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 10 ottobre 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 437.05, importo corrispondente alla spese
sostenute per la riparazione del veicolo Peugeot 205 che il convenuto gli ha
venduto concedendogli una garanzia di 5 mesi, rispettivamente di 5000 km;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la tempestività
della notifica dei difetti da parte dell’istante, difetti la cui causa deve in
ogni caso essere attribuita ad una modifica apportata da quest’ultimo al
veicolo (sostituzione del volante originale) e per la quale egli non è quindi
tenuto a rispondere;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la tardività della
notifica dei difetti da parte dell’istante nonchè l’impossibilità di verificarne
l’origine a seguito delle modifiche dallo stesso apportate al veicolo in
discussione, ha respinto l’istanza;
che
con scritto 31 gennaio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
nella concreta fattispecie lo scritto 31 gennaio 1997 di __________, con il
quale si limita a contestare il mancato accoglimento della sua istanza, non
adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti
nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 31 gennaio 1997 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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