Nullity for failure to summon party to hearing

16.1997.83Outro Tribunal4 de ago. de 1997Modified

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld an appeal against a Justice of the Peace judgment in summary debt-enforcement proceedings. The debtor argued that he had not been able to participate because he was never summoned to the contradictory hearing. The chamber found that the file did not show a valid summons, notably by registered mail, and held that the resulting violation of the right to be heard rendered the first-instance judgment void. The matter was remanded for a new decision after proper notification of the parties. No court costs or fees were imposed.

Regest

Art. 327 lett. e, 124 cpv. 1, 142 lett. b e cpv. 2 CPC; right to be heard and nullity of the judgment for defective summons to the hearing. If the file does not establish that the party was duly summoned to the contradictory hearing, in particular by registered letter where required, the party has been denied the opportunity to assert its position. Such a defect entails absolute nullity of the decision and must be raised ex officio; the appellate court annuls the judgment and remands the matter for a new decision after proper summons of the parties. In the circumstances, costs may be left uncharged.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.83

Data decisione, Autorità: 04.08.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00083

Lugano 4 agosto 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1997 presentato da


Contro

la sentenza 26 giugno 1997 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 maggio 1997 da


rappr. dall'__________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 20 maggio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 880.- oltre accessori, corrispondenti alla multa e alle spese poste a suo carico con risoluzione 19 novembre 1996;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella decisione di multa regolarmente passata in giudicato e alla quale il convenuto non ha contrapposto nessuna contestazione o eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con scritto 2 luglio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente si duole di non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella concreta fattispecie, dagli atti prodotti dalla giudicatura di pace non è possibile dedurre se e secondo quali formalità sarebbe avvenuta la citazione al contraddittorio del convenuto, in particolare non risulta che lo stesso sia stato citato mediante invio raccomandato così come dispone l’art. 124 cpv. 1 CPC;

che tale carenza procedurale comporta la nullità dell’atto (sentenza) emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);

che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza;

che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente che peraltro non ha fatto nessuna richiesta in tal senso,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 2 agosto 1997 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 26 giugno 1997 del Giudice di pace del Circolo di Agno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.

  2. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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