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Numero d'incarto:
16.1997.80
Data decisione, Autorità:
20.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00080
Lugano
20 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 presentato da
contro
la
sentenza 20 giugno 1997 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1996
nei confronti del
rappr.
dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.300.- oltre
accessori nonché il rigetto
dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, domande
respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati i fatti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14
febbraio 1996 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 300.- a valere quale risarcimento dei danni
subiti in relazione all’occupazione abusiva del suo fondo durante le operazioni
di raccolta dei rifiuti ingombranti;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestandone il benfondato con particolare
riferimento alla prova del danno;
che con il querelato
giudizio il giudice di pace, accertata sulla base della precedente sentenza 20
dicembre 1996 di questa Camera la legittimazione passiva del convenuto
regolarmente autorizzato a stare in lite (cfr. estratto verbale Consiglio
comunale del 7 aprile 1997), ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato
di aver subito il preteso danno;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC;
che la documentazione
allegata al ricorso, in particolare lo scritto 29 agosto 1995 del __________,
deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv 1 lett. b CPC;
che con scritto 13 agosto
1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che nella concreta
fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice
ha correttamente applicato il principio secondo il quale spetta alla parte che
intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza (art. 8 CC);
che l’istante, al quale
incombeva l’onere della prova, si è limitato a sostenere di aver subito un
danno -non essendo chiaro se per l’occupazione abusiva del fondo come risulta
dalla sua fattura 28 luglio 1995 o se per la pulizia del medesimo- dallo stesso
quantificato in fr. 300.-, che a fronte delle contestazioni del convenuto
avrebbero dovuto essere confortate da prove, in particolare relazione
all'illecito imputato al __________ e all'entità del danno;
che l'istante, per contro,
nulla ha provato, così come rettamente accertato dal primo giudice;
che per quanto attiene
alla censura secondo la quale il primo giudice avrebbe richiamato in sentenza
la dichiarazione di un municipale che non ha presenziato all’udienza del 16
maggio 1997, non trova conto nessuna considerazione poiché dal verbale di
contraddittorio, indipendentemente da chi vi rappresentasse l'ente convenuto,
risulta comunque e in modo univoco l'opposizione di questi all'istanza in
esame;
che alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nell’operato del giudice di
pace sia con riferimento alla valutazione delle prove che all’applicazione del
diritto, deve essere respinto;
che il breve allegato 13
agosto 1997 del __________ non può essere considerato come un allegato di
osservazioni al ricorso, onde non appare data esigenza di rifondere ripetibili
di questa sede;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 7 luglio 1997 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Malvaglia
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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