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Numero d'incarto:
16.1997.77
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00077
Lugano
30 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 luglio 1997 presentato nella forma
dell’appello da
rappr.
dall’__________
contro
la
sentenza 2 luglio 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa
con istanza 25 ottobre 1996 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’793.55
oltre accessori a titolo di
pretese salariali -in seguito ridotte a fr. 2’144.25- domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ ha
lavorato alle dipendenze del __________ in qualità di pizzaiolo con statuto di
stagionale, dal 1990 al 1994.
Con istanza 25 ottobre
1996 egli ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di
ottenere il pagamento di fr. 3’739.55 -importo ridotto a fr. 2’144.25- pari
alla tredicesima mensilità di sua spettanza per gli anni 1993 e 1994.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria sostenendo di aver sempre pagato la tredicesima al
dipendente, ciò che è comprovato dai conteggi salariali (doc. 1 e 2) dai quali
si evince che per gli anni 1993 e 1994, nonostante il dipendente avesse
terminato l’attività lavorativa alla fine del mese di ottobre percependo sino a
tale data il relativo stipendio, avrebbe ricevuto anche nel mese di novembre
uno stipendio a titolo di tredicesima.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato che negli anni 1993 e 1994 il lavoratore
ha effettivamente lavorato solo sino alla fine del mese di ottobre, ha
considerato quanto da questi percepito nel mese di novembre quale tredicesima
mensilità, ragione per la quale ha respinto l’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG,
__________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento:
egli rimprovera in sostanza al primo giudice di non aver correttamente valutato
le risultanze istruttorie dalle quali risulterebbe comprovata la sua pretesa a
titolo di tredicesima mensilità per gli anni 1993 e 1994.
Con
osservazioni 11 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Per
quanto attiene ai motivi di ricorso, il ricorrente si limita a riproporre in
questa sede le proprie argomentazioni a sostegno della sua pretesa a titolo di
tredicesima. Orbene, a prescindere dalla ricevibilità della censura, non
bastando ai fini della motivazione di un ricorso per cassazione il solo fatto
di proporre una versione dei fatti più favorevole rispetto a quella fatta
propria dal primo giudice, le conclusioni cui è giunto il pretore non sono
arbitrarie.
Dalle
risultanze istruttorie, in particolare dalle schede dei salari di cui ai doc. 1
e 2 -sottoscritte dall’istante- risulta che nei mesi di novembre 1993 e 1994
quest’ultimo ha regolarmente percepito una somma che le stesse parti contraenti
hanno considerato quale tredicesima (e compenso per ferie) così come figura
nella dicitura utilizzata nella finca n. 4 delle schede di salario. Inoltre, poichè
il teste __________, collega di lavoro dell’istante, ha confermato che nel 1993
e 1994 questi ha svolto la propria attività lavorativa presso la convenuta
soltanto sino a fine ottobre/inizio novembre, non può certo essere considerata
arbitraria la conclusione del primo giudice che ha fatto propria la tesi
difensiva della convenuta secondo la quale quanto versato nei mesi di novembre,
non potendo essere considerato salario in difetto della prestazione lavorativa
da parte del dipendente, è comprensivo della tredicesima.
- In
considerazione dell’esito del gravame, si può prescindere dall’esaminare la
questione relativa alla legittimazione alla rappresentanza della __________ a
dipendenza del mancato ossequio del requisito posto dall’art. 64a cpv. 2 lett.
b CPC (domicilio in Ticino).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1.
Il ricorso 8 luglio 1997 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
è tenuto a rifondere a __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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