Cassation appeal null for lack of specific grounds

16.1997.73Outro Tribunal14 de jul. de 1997Inadmissible

Abrir fonte

Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant’s filing did not meet the formal requirements for a cassation appeal. It contained only a repetition of the party’s version of events and no specific legal attack on the peace judge’s reasoning. The appeal was therefore declared null under Art. 329 CPC. The appellant was ordered to pay CHF 80 in court costs.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility of a cassation appeal. The cassation petition must contain the relief sought and the factual and legal grounds, with at least an identifiable specification of the alleged cassation reason. A mere repetition of one’s own factual version, or a request for a full re-examination of the judgment without pinpointed criticism of the challenged reasoning, does not satisfy the statutory minimum. In such case the filing is null and may be rejected summarily under Art. 313bis CPC, with costs governed by Art. 148 CPC.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.73

Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00073

Lugano 14 luglio 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 10 giugno 1997 presentato da


contro

la sentenza 22 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1996 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 730.50 oltre accessori nonchè il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Riviera, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 13 giugno 1996 __________ (agente principale __________) ha convenuto in giudizio __________ (agente locale __________), al fine di ottenere il pagamento di fr. 730.50, pari al costo di un’autoradio che la convenuta avrebbe dovuto ritornare all’istante avendone ricevuta una seconda in sostituzione;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando che l’autoradio controversa è stata ritornata all’istante;

che con sentenza 22 maggio 1997 il Giudice di pace del Circolo di Riviera, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova della restituzione della radio di cui l’istante chiede il pagamento, ha accolto l’istanza;

che con scritto 10 giugno 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv 3);

che nella concreta fattispecie con lo scritto 10 giugno 1997 __________ si limita a riproporre la propria versione dei fatti senza muovere nessuna precisa critica nei confronti dell’operato del primo giudice, anzi lasciando esplicitamente a questa Camera di riesaminare la sentenza impugnata;

che pertanto lo scritto in esame, che non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione, deve essere respinto poichè nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC,

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il “ricorso” 10 giugno 1997 di __________ è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Riviera

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

cassation appealformal requirementsinadmissibilitynullitycosts