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Numero d'incarto:
16.1997.71
Data decisione, Autorità:
09.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00071
Lugano
9 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 giugno 1997 presentato da
rappr.
dall’__________
Contro
il
decreto 16 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro
promossa con istanza 14 marzo 1997
nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 8’945.25 -importo
ridotto a fr.
3’525.05- a titolo di pretese salariali, domanda sulla quale il
primo giudice non si è
pronunciato avendo preliminarmente accertato la sua incompetenza,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 marzo
1997 __________ ha convenuto in giudizio la __________, presso la quale ha
lavorato in qualità di infermiere dal 27 gennaio 1997 sino al suo licenziamento
in tronco avvenuto il 16 febbraio 1997, al fine di ottenere il pagamento di fr.
8’945.25 lordi a saldo delle proprie pretese salariali, domanda ridotta in
seguito a fr. 3’525.05;
che al contraddittorio la
convenuta ha innanzitutto sollevato l’eccezione di incompetenza del giudice
adito sulla base dell’art. 20 del Regolamento organico per il personale
occupato presso le case per anziani (ROCA); nel merito si è opposta alla
pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi tali da giustificare
il licenziamento in tronco del dipendente;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza tra le parti di un patto di
arbitrato a tenore del quale la vertenza che oppone le parti doveva essere
sottoposta alla Commissione paritetica cantonale (CPC), rispettivamente alla
Commissione speciale di ricorso in virtù del ROCA, ha respinto l’istanza per
difetto di competenza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio invocando
il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b) CPC ossia perchè il
pretore, a torto, ha negato la sua competenza;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che l’accertamento circa
la determinazione della competenza giurisdizionale o meno del giudice civile,
ha luogo d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 1 CPC);
che contrariamente a
quanto concluso dal pretore, la vertenza che oppone le parti non rientra nelle compenze
della Commissione paritetica cantonale, a favore della quale non può neppure
essere ammessa la conclusione di un patto di arbitrato;
che, prescindendo dalla
descrizione delle competenze riservate alla CPC (art. 67 ROCA), appare
determinante il fatto che contro decisioni della Direzione di una casa per
anziani (CPA) esiste unicamente "la possibilità" di ricorso alla CPC
(art. 20 cpv. 2 ROCA);
che ciò evidentemente non
basta per rappresentare, nel caso concreto, una valida deroga del foro in
favore della CPC;
che infatti, la validità
di una clausola arbitrale contenuta in un contratto collettivo non dipende
dalla sola e semplice adesione al contratto collettivo, ma invece da una
dichiarazione supplementare esplicita e chiara di sottomissione alla
giurisdizione arbitrale (art. 6 Concordato sull’arbitrato; Bulletin ASA
1988, pag. 199 segg.; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage
interne et international en Suisse, 1989, pag. 61 in alto; II CCA 30
gennaio 1996 in re Z./.SA);
che nella fattispecie non
risulta che il dipendente abbia sottoscritto una simile clausola;
che di conseguenza, il
giudizio pretorile che ha negato a torto la sua competenza a dirimere la
vertenza che oppone le parti, deve essere annullato e gli atti rinviati al
giudice (art. 332 cpv. 2 CPC) perchè si esprima sul merito dell’azione;
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione di __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto
16 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 è annullato e gli
atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
- Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
La __________ verserà a
__________ l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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