Late legal-aid request caused lawyer liability

16.1997.70Outro Tribunal28 de out. de 1997Modified

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Resumo

A lawyer sued a former client for unpaid fees from a divorce case. The client objected that the lawyer had negligently failed to file a request for legal aid in time, although the necessary documents and favorable municipal pre-opinion were available. The Civil Cassation Chamber held that legal aid would likely have been granted because the client was indigent and the case had prospects of success. The lawyer's delay therefore caused the client damage equal to the fee burden, so the first-instance reduction was wrong. The appeal was allowed and the fee claim dismissed; costs were allocated against the lawyer.

Regest

Art. 398 CO in conjunction with Art. 97 CO; liability of the mandatary for late filing of a legal-aid request. A lawyer breaches his duty of diligence by omitting, without justification, to file in time a request for legal aid when the necessary documentation is available. If, on the decisive date, the client would probably have qualified as indigent and the underlying proceedings offered sufficient prospects of success, the causal loss consists in the fees shifted to the client instead of the State. In the absence of proven contributory negligence or other grounds for reduction, the full damage is chargeable to the lawyer. Under Art. 327 lit. g CPC, an appellate cassation court may annul a decision for manifest misapplication of substantive law and, where the prerequisites are met, decide the merits itself under Art. 332 cpv. 2 CPC.

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 16.1997.70

Data decisione, Autorità: 28.10.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00070

Lugano 28 ottobre 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 1997 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 16 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 9 maggio 1996 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’419.75 oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di

Bellinzona, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 3’173.70

oltre interessi del 5% dal 24 febbraio 1996,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 9 maggio 1996 l’avv. __________ i ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’419.75 a saldo della sua nota professionale 22 novembre 1995 (doc. D) emessa per le proprie prestazioni a favore di quest’ultimo nell’ambito della causa di stato che lo opponeva alla moglie, conclusasi con sentenza di divorzio 18 maggio 1995.

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione del mandato, rimproverando in particolare al legale di non aver tempestivamente inoltrato la domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria ancorché in possesso della necessaria documentazione e in particolare del preavviso favorevole del Municipio.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata negligenza a carico dell’istante per non aver tempestivamente inoltrato l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria a favore del suo patrocinato, ha nondimeno ritenuto soltanto di ridurre la pretesa dell’istante a fr. 3’173.70 oltre interessi del 5% dal 24 febbraio 1996.

  2. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 giugno 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver parzialmente accolto la pretesa dell’istante nonostante abbia riconosciuto a carico di quest’ultimo un agire negligente per aver inoltrato tardivamente l’istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria nonostante ne fossero date tutte le premesse.

Con osservazioni 22 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Secondo l’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO). Il mandante che chiede il risarcimento di un danno deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile, ritenuto comunque che egli risponde anche in caso di colpa di lieve entità (Weber in Comm. di Basilea, 1996, n. 32 ad art. 398 CO; JdT 1993 pag. 157 consid. 2; SJ 1992 pag. 303 segg.).

Nel caso concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, il fatto per l’avv. __________ di aver inoltrato l’istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria per il suo patrocinato solo il 25 gennaio 1996, ossia quando la causa di divorzio era già da tempo conclusa con sentenza 18 maggio 1995, mentre egli era in possesso della necessaria documentazione già dal mese di febbraio 1995 (doc. 3 e 4), costituisce a non dubitarne una violazione da parte del legale dei propri doveri di patrocinio, tra i quali rientra in generale il rispetto dei termini e delle norme di procedura (Wessner, La responsabilité professionelle de l’avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag. 18). E ciò in relazione a tutti i termini del mandato. Nel caso in esame questo rapporto non era limitato al patrocinio del cliente nella causa, ma si estendeva all’ottenimento del beneficio della gratuità di tale patrocinio.

Che così fosse è pacifico e risulta in tutta evidenza dallo scritto 3 febbraio 1995 inviato dall’avvocato al Municipio di __________ per ottenere “il preavviso favorevole per l’accoglimento dell’assistenza giudiziaria” (doc. 3).

Il tentativo di conciliazione ha avuto luogo qualche giorno dopo e la risposta di causa è stata presentata dall’avv. __________ il 20 aprile 1995.

  1. Nella presente controversia il giudice deve accertare se un’istanza di assistenza giudiziaria, presentata tempestivamente sarebbe stata accolta dal pretore nell’ambito della causa di divorzio. La sentenza impugnata ritiene probabile questo esito: “per quanto risulta dagli atti tutto lascia presumere di sì” (cfr. sentenza pretorile).

A identica conclusione giunge pure questa Camera sulla base delle prove documentali agli atti dalle quali risulta che al momento determinante -ossia quello in cui avrebbe dovuto essere decisa la domanda (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 155)- la situazione finanziaria del convenuto, che disponeva di un reddito annuo di fr. 25’000.- (doc. 2) ed era confrontato a oneri finanziari annui per fr. 33’045.10 (di cui fr. 24’480.- per la pigione del locale nel quale esercitava la sua attività di parrucchiere (doc. G e 2), fr. 3’855.60 per l’assicurazione malattia (doc. 2), fr. 1’120.- per l’assicurazione infortuni (doc. H), fr. 2’866.- per l’assicurazione sulla vita (doc. L), fr. 624.80 per l’assicurazione dell’inventario aziendale (doc. M) e fr. 98.70 per l’assicurazione responsabilità civile (doc. N), oltre a un debito di fr. 45’000.- nei confronti della __________ (doc. 2), era tale da ritenerlo indigente ai sensi dell’art. 155 CPC, ciò che è peraltro confermato anche dal preavviso favorevole del Municipio di __________ (doc. 4).

Per quanto attiene all’ulteriore requisito della probabilità di esito favorevole della causa (art. 157 CPC), per il riconoscimento del quale non vanno peraltro poste condizioni rigorose trattandosi di una causa di stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 e 7 ad art. 157), tutto lascia presumere che il pretore, che già aveva ammesso la moglie al beneficio dell'assistenza giudiziaria, avrebbe decretato nel medesimo modo.

Accertato che l’assistenza giudiziaria sarebbe stata concessa al ricorrente, si deve concludere che è dato il presupposto del nesso causale adeguato fra il danno lamentato e il comportamento anticontrattuale dell'avvocato. Quindi, il mancato tempestivo inoltro dell'istanza da parte dell’avvocato ha indubitabilmente cagionato un danno al convenuto, pari alla nota professionale posta a suo carico anziché a carico dello Stato come sarebbe stato il caso qualora egli avesse agito tempestivamente. Questo danno deve quindi essere posto a carico dell’istante (Weber, op.cit., n. 30 ad art. 398 CO). Una diversa soluzione, nel senso ipotizzato dal primo giudice, non è ammissibile non essendo dimostrata, e peraltro neppure allegata, un’eventuale concolpa del convenuto o altre circostanze atte a giustificare una riduzione del danno (Weber, op.cit., n. 31 ad art. 398 CO).

Nulla giova alla tesi di parte istante il fatto che egli abbia svolto correttamente il mandato di patrocinio per quanto attiene alla causa di stato, il corretto svolgimento di questa procedura non può infatti sanare l’errore commesso per quanto attiene al tardivo inoltro della domanda di assistenza giudiziaria.

Parimenti non può giovare all’istante il preteso miglioramento delle condizioni finanziarie del convenuto poiché al momento determinante queste, per stessa ammissione del legale (doc. 3), erano tali da giustificare la domanda e la concessione del gratuito patrocinio. Per gli stessi motivi è irrilevante il riferimento all’art. 27 cpv. 4 LALEF -peraltro inapplicabile non trattandosi in concreto di una procedura esecutiva- e all’art. 162a CPC che permette in determinate circostanze allo Stato, e non al legale, il recupero di quanto anticipato per le spese di patrocinio.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione dell’art. 398 CO ad opera del primo giudice, deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 16 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- già anticipate dall’istante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 450.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

fr. 250.-

già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico dell’avv. __________ che rifonderà al ricorrente fr. 350.- a titolo di ripetibili per questa sede.

III. Intimazione a: -


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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