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16.1997.67 ΓÇó Cassation appeal declared null for missing grounds
16.1997.67Outro Tribunal14 de jul. de 1997Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant’s filing was not a valid cassation appeal because it contained no grounds of challenge as required by Art. 329 CPC. The court therefore declared the appeal null and, without hearing the opposing party, charged the appellant CHF 80 in court fees and costs.
Art. 329 cpv. 2-3 CPC; cassation appeal requirements and nullity; an appeal by way of cassation must contain the requests and the factual and legal grounds relied upon, with at least an indication of the cassation ground invoked. A mere declaration of appeal is insufficient and is null ex lege, depriving the appellate court of the ability to examine possible grounds for annulment (consid. 2-4). Under Art. 313bis CPC, the court may decide summarily without hearing the adverse party where the appeal is inadmissible or manifestly unfounded.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.67
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00067
Lugano 14 luglio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 13 giugno 1997 presentato da
contro
la sentenza 3 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 aprile 1997 da
rapp. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 3 giugno 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l’importo di 2’012.80 rivendicato da __________ a a titolo di liquidazione delle proprie pretese salariali nei confronti di __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da quest’ultima al PE sopra menzionato;
che con scritto 13 giugno 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nella concreta fattispecie lo scritto 13 giugno 1997 di __________ rappresenta una semplice dichiarazione di ricorso, ma non indica i motivi di impugnativa della sentenza di primo grado;
che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti atti a giustificare l’annullamento del giudizio impugnato;
che pertanto il ricorso, che non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione,
deve essere respinto poichè nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC,
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il “ricorso” 13 giugno 1997 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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