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Numero d'incarto:
16.1997.6
Data decisione, Autorità:
04.03.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00006
Lugano
04 marzo 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 17 gennaio 1997 presentato da
contro
la
sentenza 12 dicembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 settembre 1996 da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’473.- oltre
accessori nonché
l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale gravante la
part. n. __________ RFD
__________ di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 27 settembre 1996 la società in accomandita __________. ha
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
4’473.-, a saldo delle proprie prestazioni per uno scavo eseguito sul fondo del
convenuto;
che
con sentenza 12 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città,
ritenendo sufficientemente comprovato il credito, peraltro non contestato dal
convenuto, assente all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con scritto 17 gennaio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
in concreto lo scritto 17 gennaio 1997 di __________, con il quale si limita a
indicare le circostanze nell’ambito delle quali ha accettato l’esecuzione dei
lavori oggetto della fattura controversa, non adempie ai requisiti sopra
menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti
dell’operato del primo giudice;
che pertanto il ricorso, a
prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con
quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che data la particolarità
della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 17 gennaio 1997 di __________ è nullo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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