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Numero d'incarto:
16.1997.152
Data decisione, Autorità:
05.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00152
Lugano
5 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 dicembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 24 novembre 1997 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 20 ottobre 1997 da
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 20 ottobre 1997 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole per l’incasso di fr. 804.-, corrispondenti all’imposta
comunale
1991 oltre interessi e accessori;
che
quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione
(decisione su reclamo) 20 settembre 1993 relativa all’imposta cantonale 1991-92
(doc. B) e la decisione di riparto dell’imposta tra moglie e marito relativa al
medesimo biennio (doc. C), regolarmente passate in giudicato, nonché la
bolletta di imposta notificata alla convenuta con il calcolo dell’imposta
comunale dovuta (doc. D);
che
all’udienza di contraddittorio la convenuta non è comparsa, non potendo valere
quale presa di posizione all’istanza il suo scritto 3 novembre 1997, nonché la
documentazione allo stesso allegata, incombendo al convenuto l’obbligo di
esporre in sede di udienza le proprie allegazioni e contestazioni e di produrre
la documentazione a sostegno della sua tesi difensiva (art. 387 cpv. 2 CPC e 20
cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 ad art. 387);
che
al proposito il richiamo all’art. 84 cpv. 2 LEF non è pertinente rilevando la
procedura di rigetto dell’opposizione dal diritto cantonale (Cometta in Rep
1989 p. 331);
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione, ha accolto
l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 11
dicembre 1997, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto
l’istanza nonostante il debito per imposte fosse già stato soluto dal marito;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che
l’art. 222 della previgente LT (in seguito vLT), applicabile alla presente
fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT,
sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle
autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai
sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 243 vLT
legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle
persone fisiche, un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche,
un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
che in quest’ambito il
Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato
al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da
questo prevista;
che
nella concreta fattispecie, a sostegno della sua domanda di rigetto
dell’opposizione l’ente pubblico ha prodotto la decisione di riparto
dell’imposta tra coniugi relativa al biennio 1991-92 (doc. C) regolarmente
passata in giudicato e che come detto costituisce la base di calcolo
dell’imposta comunale, oltre al conteggio dell’imposta comunale di cui al doc.
D, bolletta d'imposta -cresciuta in giudicato- sulla quale figurano tutti i
dati necessari per il calcolo del dovuto, ossia l’ammontare dell’imposta
cantonale base (fr. 1’005.-, pari all’imposta per il periodo dall’1.3.1991 al
31.12.1991 calcolata sulla base dell’imposta cantonale annua di fr. 1’207.80,
doc. C), nonché il moltiplicatore di imposta in vigore nel Comune di __________ nel 1991 (80%);
che per quanto attiene
agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art.
219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta
comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura
richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;
che
poiché la documentazione allegata all’istanza -alla quale l’escussa non ha
opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al
contraddittorio- costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in
esecuzione, la sentenza del primo giudice non può che essere confermata;
che di nessun conforto
alla tesi della ricorrente è la sua eccezione di estinzione del debito siccome
proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC);
che anche la censura
relativa alla mancata indicazione nella sentenza qui dedotta in cassazione dei
rimedi di diritto è destituita di fondamento non trattandosi di un presupposto
formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 5 ad art. 285);
che pure improponibile è
la proposta di assunzione di nuove prove formulata dalla ricorrente siccome
estranea al rimedio della cassazione;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni
al ricorso non viene riconosciuta nessuna indennità per questa sede;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 5 dicembre 1997 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico di __________.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Balerna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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