AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.146
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00146
Lugano
26 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 novembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 4 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 marzo
1997 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di
fr. 5’000.- risultante a
suo carico dal pre-contratto di vendita 4 settembre 1996, domanda
respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 4 settembre 1996
__________ e __________ hanno sottoscritto un pre-contratto di vendita a tenore
del quale la prima si impegnava a vendere una sala giochi (e meglio le
apparecchiature situate nella stessa) al prezzo concordato di fr. 35’000.-. Al
punto 4 del contratto le parti hanno pattuito una pena di recesso di fr.
5’000.- “sia per il compratore che per il venditore e ciò nel caso in cui gli
stessi per propria colpa non intendessero acquistare o rispettivamente
vendere”, pena di recesso di cui si è avvalsa la venditrice a seguito della
rinuncia del compratore all’acquisto (doc. B).
La procedura esecutiva
promossa da __________ con PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona per
l’incasso di fr. 5’000.-, è sfociata nella sentenza 11 febbraio 1997 del
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con la quale è
stata rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al
citato PE.
- Con istanza 5 marzo
1997 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 5’000.-
contestandone l’esigibilità. Egli ha sostenuto di essere stato impossibilitato
a perfezionare il contratto di compravendita della sala giochi per cause
indipendenti dalla sua volontà, ossia per il fatto che non gli è stato
possibile ritirare il suo avere di vecchiaia -con il quale come noto alla
venditrice avrebbe dovuto pagare il prezzo di compravendita- a causa del
rifiuto della moglie di sottoscrivere la relativa domanda di liberazione.
L’istante ha inoltre postulato l’annullamento del contratto in quanto viziato
da errore essenziale per il fatto che se egli avesse saputo della necessità del
consenso coniugale per il prelievo del capitale di vecchiaia, non avrebbe mai
sottoscritto il pre-contratto. Da ultimo egli ha contestato l'ammontare della
pena di recesso siccome eccessiva, chiedendone la riduzione a fr. 1’000.-.
La convenuta si è opposta
all’istanza contestando trattarsi di un caso di impossibilità oggettiva per il
fatto che mai l’istante ha condizionato il perfezionamento del contratto alla
liberazione del suo avere di vecchiaia.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato che la mancata liberazione del capitale previdenziale
dell’istante non costituisce un caso di impossibilità oggettiva, che la mancata
conoscenza per l'istante della necessità del consenso della moglie non rientra
nella definizione di errore essenziale, e che la pena di recesso pattuita non è
eccessiva, ha respinto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le
deposizioni testimoniali dalle quali è chiaramente emerso come la conclusione
del contratto fosse condizionata all’ottenimento del suo avere di vecchiaia
senza il quale egli non avrebbe mai sottoscritto il pre-contratto di
compravendita della sala giochi della convenuta. Poiché la realizzazione di
questa condizione non è stata possibile per cause indipendenti dalla sua
volontà - visto il rifiuto della moglie di sottoscrivere la domanda di
liberazione del suo avere di vecchiaia- l’insorgente ripropone in questa sede
l’applicazione dell’art. 119 CO, rispettivamente delle norme sull’errore
essenziale. In ogni caso egli ribadisce il carattere eccessivo della pena di
recesso di cui chiede la riduzione in applicazione dell’art. 163 cpv. 3 CO.
Con osservazioni 5 gennaio
1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Esaminata alla luce
dei criteri sopra esposti la sentenza del primo giudice non appare arbitraria.
Giacché dalle risultanze
istruttorie, in special modo dal testo del contratto che non va dimenticato
costituisce la base di interpretazione della volontà delle parti, non è emerso
che l’acquisto della sala giochi della convenuta fosse in qualche modo
condizionato, tantomeno alla liberazione dell’avere di vecchiaia dell’istante,
quest’ultimo non può prevalersi della mancanza di questa condizione per
dipartirsi dal contratto. Il fatto che egli abbia voluto e anche reso noto a
controparte di voler utilizzare il suo capitale di vecchiaia per pagare la sala
giochi (testi __________ e __________, interrogatorio formale __________), non
significa ancora che egli abbia manifestato alla venditrice di voler far
dipendere il perfezionamento del contratto dall’ottenimento di questo denaro.
Se così fosse stato egli avrebbe dovuto premunirsi in tal senso.
Indipendentemente da ciò,
il fatto per l’istante di non aver potuto ritirare il suo capitale di
vecchiaia, quindi di non aver potuto pagare il prezzo pattuito, non costituisce
in nessun modo un caso di impossibilità alla prestazione ai sensi dell’art. 119
CO, impossibilità che secondo la più recente dottrina deve essere di natura
oggettiva e non anche soggettiva (Gauch/ Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, Band II, 6. Auflage, 1995, n. 3140). In quest’ottica,
trattandosi del pagamento di una somma di denaro, la prestazione come tale non
può per definizione essere impossibile ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 CO (Gauch/Schluep,
op.cit., n. 3136 e 3165).
Pure destituita di
fondamento è la tesi ricorsuale secondo la quale il contratto sarebbe viziato
da errore essenziale per il fatto che se l’istante avesse saputo di non poter
utilizzare il suo avere di vecchiaia, egli non avrebbe mai sottoscritto il pre-contratto.
L’errore in cui è incorso l’istante, ammesso anche dai testi ai quali egli ha
manifestato di voler utilizzare il suo avere di vecchiaia per pagare il prezzo
della sala giochi, è infatti un errore sui motivi, ossia il frutto di un’errata
valutazione di una determinata circostanza di fatto riferita alle sue
possibilità finanziarie (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, Band I, 6. Auflage, 1995, n. 767 e 770). Secondo l’art. 24
cpv. 2 CO un errore sui motivi non è essenziale salvo il caso in cui lo stesso
si riferisca a un fatto che secondo il principio della buona fede in affari
doveva essere considerato elemento essenziale del contratto (art. 24 cpv. 1 n.
4 CO; DTF 118 II 62), ciò che non è il caso per la possibilità o meno
dell’istante di disporre del suo avere di vecchiaia per effettuare il pagamento
del prezzo di compravendita, non potendosi escludere che egli avesse a far capo
ad altre fonti di finanziamento.
- Anche l’ultima
censura secondo la quale la pena convenzionale sarebbe eccessiva nella misura
ammessa dal primo giudice non può trovare accoglimento.
Secondo l’art. 163 cpv. 1
CO le parti sono di principio libere di fissare l’ammontare della pena
convenzionale. L’eccezione prevista al cpv. 3, che riserva al giudice la
facoltà di ridurre secondo il suo prudente criterio pene convenzionali
eccessive (cpv. 3) (Gauch/ Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner
Teil, Band II, 6. Auflage, 1995, n. 3946), è in ogni caso limitata alla
pattuizione di importi manifestamente sproporzionati (Ehrat, in Comm. di
Basilea, 1996, n. 10 ad art 163 CO). Proprio in considerazione di questo ampio
potere di apprezzamento riservato al giudice (Gauch/ Schluep, op.cit.,
n. 3951), questa Camera non ritiene che nella fattispecie egli ne abbia abusato
non considerando eccessiva la pena di fr. 5’000.- pattuita dalle parti.
Alla luce di quanto sopra
esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 25 novembre 1997 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster