Appeal inadmissible against final decision under Art. 265a LEF

16.1997.144Outro Tribunal28 de nov. de 1997Inadmissible

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as inadmissible a recourse filed against a decision of the Lugano District Pretura concerning opposition under Art. 265a LEF. It held that the first-instance ruling on whether the opposition is admissible is final and excludes cantonal remedies, so the chamber could not examine the merits. As an additional remark, it noted that the appellant could have sought legal assistance if unable to defend his interests properly. Because of the special circumstances, no court fees or costs were imposed.

Regest

Art. 265a LEF; definitive nature of the decision on admissibility of opposition to an execution notice for lack of improved fortune: the judge's ruling on whether the opposition is admissible is final and excludes both ordinary and extraordinary cantonal remedies (consid. 2). The appellate court must therefore declare a cantonal recourse inadmissible and cannot review the merits. Art. 313bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC permits summary rejection of an inadmissible cassation appeal without service for observations. Costs may exceptionally be waived in view of the particular circumstances.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.144

Data decisione, Autorità: 28.11.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00144

Lugano 28 novembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da


contro

la sentenza 4 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare in data 10 ottobre 997 da


letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 4 novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dalla __________ per l’incasso di fr. 2’814.05 oltre accessori, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna poiché l’ha considerata come non stata resa verosimile;

che con atto ricorsuale 19 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF, e come risulta chiaramente dal considerando no. 2 della sentenza impugnata, la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinari- del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43);

che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;

che a titolo abbondanziale va rilevato che se il ricorrente, come pretende, non è stato in grado di tutelare convenientemente i propri interessi, avrebbe avuto la possibilità di farsi patrocinare, chiedendo -se del caso- di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;

che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 265a LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 19 novembre 1997 di __________ è irricevibile.

  2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 e all’Ufficio esecuzioni, Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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