Jurisdiction of Justice of the Peace in debt enforcement opposition

16.1997.135Outro Tribunal20 de nov. de 1997Dismissed

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Resumo

The Civil Cassation Chamber dismissed the debtor’s cassation appeal against the Justice of the Peace of Bellinzona, which had granted the municipality definitive removal of opposition to a CHF 258.45 enforcement claim for an electricity fee. The appellant argued that only the administrative court had jurisdiction under the ECHR, but the court held that disputes under CHF 1,000 fall within the Justice of the Peace’s competence under the cantonal rules. Because the appeal challenged only jurisdiction and not the merits, it was rejected. The request for appointed counsel was also refused, and no court fees were charged.

Regest

Art. 5 cpv. 1 LOG; art. 15 LALEF; art. 313 bis, 327 segg., 331 cpv. 1 and 148 CPC; definitive removal of opposition for claims under CHF 1,000 falls within the jurisdiction of the Justice of the Peace. An appeal confined to an alleged lack of jurisdiction, without any attack on the merits of the definitive removal, is manifestly unfounded and may be rejected summarily without hearing the opposing party. Appointment of ex officio counsel in cassation is unwarranted where the appellant has already exhausted the procedural acts available in that instance.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.135

Data decisione, Autorità: 20.11.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00135

Lugano 20 novembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 29 ottobre 1997 presentato da


Contro

la sentenza 23 ottobre 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 ottobre 1997 da


rapp. dalla __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 ottobre 1997 il Comune di , rappresentato da__________ __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 258.45 oltre accessori corrispondenti alla tassa per la fornitura di energia elettrica posta a carico del convenuto con fattura 6 maggio 1997, equiparata a titolo esecutivo dal Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica, domanda avversata dal convenuto;

che con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;

che con tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando la competenza del giudice di pace a statuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione trattandosi di controversia di competenza del Tribunale cantonale amministrativo di Lugano in virtù della Convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU); chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria internazionale e che gli venga infine nominato un patrocinatore d’ufficio;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, competente a statuire sulle domande di rigetto dell’opposizione per importi inferiori a fr. 1’000.- è il giudice di pace (art. 5 cpv. 1 LOG e 15 LALEF) e non certo il Tribunale cantonale amministrativo la cui competenza a dirimere controversie quale quella che ci occupa non è peraltro neppure prevista dalla CEDU e dai suoi protocolli aggiuntivi (in particolare il protocollo n. 9: RS 0.101.09, in RU 1995 p. 3949 e segg.; IICCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.);

che quindi, la censura ricorsuale volta a contestare la competenza del Giudice di pace del circolo di Bellinzona a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell’opposizione formulata dal Comune di __________ è manifestamente infondata;

che siccome il ricorrente ha limitato la propria impugnativa alla competenza del giudice di pace senza sollevare nessuna contestazione sul merito della decisione impugnata, in particolare sul fatto di sapere se fossero dati o meno i presupposti per la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione, il ricorso deve essere respinto senza ulteriori verifiche;

che per quanto attiene alla richiesta tendente alla nomina di un patrocinatore d’ufficio per la procedura di secondo grado, la stessa è sprovvista di fondamento ritenuto che con l’allestimento del gravame il ricorrente ha in sostanza già esaurito tutti gli atti a sua disposizione in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 314; IICCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 29 ottobre 1997 di __________ è respinto.

  2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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