Cassation appeal dismissed: set-off claim not proved

16.1997.126Outro Tribunal4 de mar. de 1998Dismissed

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a Lugano Pretore judgment ordering payment of CHF 4,556.10 for fishing rods supplied. The buyer had argued set-off and a damages counterclaim based on allegedly missing spare parts and also challenged the first judge's appraisal of the evidence. The court held that the counterclaim increase was inadmissible because it relied on new facts, and that the buyer had not proved any contractual duty to deliver spare parts or any actual order for them. No manifest legal error or arbitrariness was shown, so the appeal was rejected and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 327 lit. g CPC; arbitrariness and manifest violation of law in cassation proceedings; evidentiary assessment may be censured only where it is untenable and recognizable as such at first sight. A mere alternative factual interpretation does not suffice. Under Art. 8 CC the burden of proof lies with the party deriving a right from the asserted facts; failing proof of the set-off claim, the defence is rejected. An increase of a counterclaim is inadmissible where it is based on new factual allegations and therefore does not qualify as a permissible amendment under Art. 75 lit. b CPC. Costs follow the losing party under Art. 148 CPC.

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 16.1997.126

Data decisione, Autorità: 04.03.1998, CCC

Incarto n. 16.97.00126

Lugano 04 marzo 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 ottobre 1997 presentato da


patr. dall’avv.


Contro

la sentenza 7 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 6 settembre 1996 da


patr. dallo studio legale __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’556.10 oltre accessori, nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati

considerato

in fatto e in diritto:

Con istanza 6 settembre 1996 la __________, ditta italiana specializzata nella produzione e vendita di canne da pesca, ha convenuto in giudizio __________ proprietaria del negozio di articoli da pesca __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’556.10 a saldo delle fatture emesse il 31 luglio e 23 agosto 1995 per la fornitura a quest’ulti-ma di canne da pesca e materiale vario (doc. A e B).

La ditta convenuta, che sostiene di aver ottenuto dall’istante l’esclusiva per la vendita delle sue canne da pesca su suolo svizzero, non ha contestato di avere uno scoperto nei confronti di quest’ultima per l’importo fatto valere in giudizio, ma ha opposto in compensazione al credito avversario il danno da lei subito a dipendenza della mancata consegna da parte dell’istante di pezzi di ricambio per le canne vendute, che essa ha quantificato in fr. 5’935.–, successivamente aumentato in sede di conclusioni a fr. 8’825.– e che per la differenza di fr. 4’268.90 ha chiesto in via riconvenzionale.

Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità del diritto svizzero al contratto di compravendita concluso dalle parti ed esclusa in quanto non comprovata la conclusione di un contratto di esclusiva, ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato il suo credito.

Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamante valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale (art. 82 CO), in particolare per non aver accolto l’eccezione di compensazione da lei sollevata, rispettivamente la sua domanda riconvenzionale.

Con osservazioni 9 dicembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

Nella concreta fattispecie mentre è pacifica la sussistenza e la consistenza del credito di parte istante, controversa è essenzialmente la pretesa per danni opposta in compensazione dalla convenuta.

A proposito dell’ammontare di questa pretesa, va preliminar-mente rilevata l’improponibilità dell’aumento della domanda riconvenzionale da fr. 1’378.90 a fr. 4’268.90 –importo fatto valere in sede di conclusioni a dipendenza del maggior numero di canne da pesca risultate difettose– non trattandosi di un caso di estensione della domanda ai sensi dell’art. 75 lett. b CPC: la modifica proposta poggia infatti su elementi fattuali nuovi, ossia estranei alle allegazioni introduttive (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC art. 75, N. 3 e 5).

  1. Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC compete alla parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, in difetto della quale il giudice deve decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel caso di specie, poiché litigiosa è unicamente la pretesa per risarcimento danni opposta in compensazione dalla convenuta con riferimento alla mancata consegna da parte dell’istante di pezzi di ricambio delle canne da pesca, spettava alla convenuta provare di vantare una pretesa a questo titolo, ossia un obbligo per l’istante di effettuare la discussa consegna (Peter, in Comm basilese, 1996, n. 23 ad art. 120 CO). La convenuta, disattendendo l’onere della prova che, come detto, le competeva, non solo non ha provato che all’istante incombesse l’obbligo di fornirle della merce oltre a quella oggetto delle due fatture scoperte, ma neppure ha provato di aver ordinato questa merce ulteriormente (come da lei sostenuto), ordinazione che la ditta istante contesta di aver ricevuto (doc. H e L e interrogatorio formale di __________). A proposito di questa dubbia ordinazione la stessa convenuta fornisce versioni discordanti: mentre nel suo scritto 27 febbraio 1996 (doc. I) fa riferimento a un ordine scritto, nella successiva lettera del 25 luglio 1996 (doc. N) sostiene di aver ordinato la merce verbalmente.

Mancando la prova di un credito della convenuta nei confronti dell’istante, rispettivamente del benfondato della sua pretesa di risarcimento danni, l’eccezione di compensazione da questa sollevata ad estinzione del suo debito nei confronti dell’istante non poteva che essere respinta, come correttamente deciso dal primo giudice.

Per il che il ricorso, con il quale la ricorrente si è essenzialmente limitata a riproporre la propria versione dei fatti senza dimostra-re che quella fatta propria dal pretore sarebbe arbitraria, ossia contraria alle risultanze istruttorie, deve essere respinto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 ottobre 1997 di __________ è respinto.

Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono a carico della ricorrente con l’obbligo di rifondere a __________. l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.

Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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