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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.124
Data decisione, Autorità:
05.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00124
Lugano
5 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 20 ottobre 1997 presentato da
patr.
Dall’avv. __________
Contro
il
decreto di sequestro 13 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna prolato a seguito dell’istanza 13 ottobre 1997
promossa da
con la quale l’istante ha chiesto il sequestro del conto stipendio
no. __________
intestato al convenuto presso la __________, domanda accolta dal
primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 ottobre
1997 __________, presso il quale __________ ha lavorato in qualità di operaio
agricolo, ha chiesto che venisse sequestrato il conto stipendio di cui a
margine a garanzia del suo credito di fr. 1’560.- pari allo stipendio del mese
di agosto 1997 versato al dipendente e di cui rivendica la restituzione;
che il 13 ottobre 1997 il
pretore ha accolto la domanda decretando il sequestro del conto stipendio no.
__________di spettanza di __________ presso la __________, in virtù dell'art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF;
che con il presente
ricorso (di competenza di questa Camera a dipendenza del valore, ossia per gli
art. 15 CPC e 17 LALEF), __________ è insorto contro il decreto pretorile 13 ottobre
1997 chiedendo l’annullamento del sequestro;
che contro il decreto di
sequestro non è dato il rimedio del ricorso bensì quello dell’opposizione da
proporre al giudice del sequestro nel termine di 10 giorni dalla conoscenza del
sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF);
che è solo contro la
decisione sull’opposizione che è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria
(art. 278 cpv. 3 LEF);
che quindi il ricorso in
esame, prematuro in quanto inoltrato prima che venisse prolata la relativa
decisione sull’opposizione al sequestro, è inammissibile;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 20
ottobre 1997 di __________ è irricevibile.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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