AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.120
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00120
Lugano
30 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 1°ottobre 1997 presentato da
Contro
la
sentenza 26 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 settembre 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’510.30
oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4
settembre 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 4’510.30 a saldo della fattura 26 giugno 1997
(doc. B) emessa per lavori di manutenzione e riparazione eseguiti sulla vettura
di quest’ultima;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato che la convenuta non ha contestato la
pretesa avversaria non avendo fatto atto di comparsa al contraddittorio, ha
concluso all’accoglimento dell’istanza;
che con scritto 1°ottobre
1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio dolendosi di non aver
potuto partecipare al contraddittorio in quanto fissato per una data successiva
a quella dell’emanazione della sentenza pretorile;
che la censura ricorsuale
merita accoglimento;
che infatti, con ordinanza
5 settembre 1997 il pretore ha citato le parti a comparire il 23 ottobre 1997
per la discussione dell’istanza sennonché, per un verosimile errore di
trascrizione nell’agenda della pretura, l’udienza ha avuto luogo il 23
settembre 1997 senza che nessuna delle parti sia comparsa;
che a dipendenza di
quest’errore, la convenuta non è stata posta in grado di partecipare alla
discussione dell’istanza, ciò che configura una violazione del suo diritto di
essere sentita (Sträuli/Messmer, ZPO, 1982, § 56, p. 116, N. 1);
che l’art. 327 lett. e
CPC, prevede la cassazione di decisioni rese ledendo il diritto delle parti di
essere sentite (art. 4 Cost.);
che per questo motivo, in
applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di
procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è
diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza
del 23 ottobre 1997 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto
successivo, in particolare la sentenza impugnata;
che pertanto, in virtù dell’art.
332 cpv. 2 CPC, gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinché
proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di
contraddittorio;
che siccome la nullità di
un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato
e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re
P./S.);
che vista la particolarità
del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica
l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
- Il ricorso 1°
ottobre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 2 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice
affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano
tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster