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Numero d'incarto:
16.1997.1
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00001
Lugano
23 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 30 dicembre 1996 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la
sentenza 18 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 7 luglio 1995 da
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sui beni
oggetto del pignoramento no. __________ eseguito dall’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
Il 10 ottobre 1993 l’UE di Lugano ha eseguito presso l’apparta-mento di
__________ il pignoramento di vari beni mobili per un valore stimato dallo
stesso UE di fr. 5’000.-. Il pignoramento è stato richiesto da __________
creditrice nei confronti di __________ dell’importo di fr. 5’789.35.
Con
istanza 7 luglio 1995, nel termine fissatogli dall’UE di Lugano, __________ ha
promosso nei confronti di __________ un’azione giudiziaria giusta l’art. 107
LEF rivendicando il suo diritto di proprietà sui i beni menzionati nel verbale
di pignoramento. A comprova del suo diritto egli ha sostenuto che questi beni
gli erano stati ceduti da __________ a parziale copertura di un prestito di DM
21’500.- fatto a quest’ultima nel 1992, ma in seguito lasciati in uso a titolo
di comodato alla debitrice, sua cognata.
si è opposta alla pretesa avversaria contestando la prova da parte dell’istante
del suo diritto di proprietà.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla deposizione testimoniale di
__________, ha concluso all'accoglimento dell’istanza ritenendo
sufficientemente comprovato il diritto di proprietà dell’istante sui beni rivendicati
e pignorati presso l’abitazione della debitrice.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto materiale, in particolare per aver concluso alla prova da parte dell’i-stante
del suo diritto di proprietà sui beni pignorati presso __________, che ne è
presunta proprietaria in virtù dell'art. 930 cpv. 1 CC.
Con
osservazioni 31 gennaio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nell’ambito dell’esecuzione di un pignoramento, se i beni pignorati
sono in possesso del debitore, spetta al terzo rivendicante promuovere
un’azione giudiziaria volta ad accertare il suo diritto di proprietà (art. 107
cpv. 5 LEF).
L’onere
della prova del diritto di proprietà compete al terzo rivendicante in applicazione
del principio generale di cui all’art. 8 CC (Ammon/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 1997, § 24, n. 65; Brügger, SchKG Schw.
Gerichtspraxis 1946-1984, 1984, n. 28 ad art. 107; Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 211; Rep 1982 204). Spetta
infatti a quest’ultimo provare, “de façon certaine”, di essere proprietario
della cosa pignorata (BlSchK 1985 pag. 24).
Controversa
nel caso di specie è proprio la questione di sapere se l’istante ha provato il
suo diritto di proprietà sui beni che al momento del pignoramento si trovavano
nell’appartamento della debitrice, e quindi nella sfera di possesso immediata
di quest’ultima.
La
presunzione di proprietà del possessore di una cosa (art. 930 cpv. 1 CC) non è
assoluta, nel senso che può essere inficiata dall'effettivo proprietario (Steinauer,
Les droits réels, Tome I, 1985, pag. 103, n. 402).
A
comprova del suo diritto di proprietà sui beni pignorati l'istante ha
richiamato, oltre alla sua dichiarazione di cui al doc. B, la deposizione
testimoniale di __________.
Contrariamente
a quanto concluso dal primo giudice, queste risultanze non permettono di
ritenere provato –né provato con sufficiente certezza– il diritto dell’istante.
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime infatti
il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da dimostrare, ciò a maggior
ragione quando come in concreto ci si troverebbe confrontati all’impossibilità
oggettiva per il creditore di tutelare i suoi diritti qualora si dovessero
considerare sufficienti ai fini della prova del diritto di proprietà del terzo
rivendicante le sue dichiarazioni oppure quelle del debitore della pretesa
litigiosa. Per poter attribuire un valore probatorio a queste dichiarazioni,
rese da persone interessate all’esito della lite, è necessario che queste siano
confortate da altre emergenze processuali, ciò che non è stato il caso in
concreto. Infatti, l’istante, contrariamente a quanto sostenuto nel suo
allegato di osservazioni nel quale ha richiamato un’inesistente ricevuta, non
ha provato di aver pagato i beni pignorati né tantomeno ha dimostrato di aver
prestato la somma di DM 21’500.- alla cognata.
Di
fronte a simili carenze probatorie la decisione del primo giudice dev’essere annullata.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I.
Il ricorso 30 dicembre 1996 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
- La tassa
di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare
dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla
controparte fr. 750.- a titolo di ripetibili.
II.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 500.-
già
anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l'obbligo
di rifondere alla ricorrente l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di
questa sede.
III.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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