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Numero d'incarto:
16.1996.84
Data decisione, Autorità:
07.02.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00084
Lugano
7 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 luglio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 20 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 26 marzo 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 marzo
1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 5’000.- oltre accessori;
che a valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il pre-contratto di divisione
ereditaria e scioglimento di ditta collettiva 7 maggio 1990 (doc. A) e la
convenzione 23 agosto 1991 (doc. B), sottoscritti tra il convenuto e il
fratello __________ ai fini della liquidazione delle rispettive interessenze
dell’eredità relitta dei loro defunti genitori;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria asserendo di non aver mai ricevuto una fattura
per l’importo posto in esecuzione, che in ogni caso contesta di dover pagare
non avendo il fratello __________ rispettato gli impegni contenuti nella
convenzione sulla quale l’istante basa la sua pretesa;
che con il querelato
giudizio il pretore, accertata l’esistenza di un valido riconoscimento di
debito nella clausola no. 4 della convenzione doc. B e respinte in quanto
infondate e improponibili nei confronti dell’istante le eccezioni sollevate dal
convenuto, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’000.- oltre
interessi del 5% dall’8 marzo 1996;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al pretore di aver
erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito
nella clausola no. 4 della convenzione di cui al doc. B nonostante l’impegno di
pagamento nella stessa contenuto sia stato assunto nei confronti del fratello
__________ e non nei confronti dell’istante, e nonostante si trattasse di un
impegno soggetto a condizione il cui realizzarsi non è stato provato;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il suo
gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che secondo l’art. 82 LEF
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro;
che nella procedura di
rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se
vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti
dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 20);
.
che legittimato a chiedere
il rigetto dell’opposizione è colui al quale il titolo conferisce il potere di
esigere la prestazione, indipendentemente dalla causa dell’impegno assunto nei
suoi confronti e dalla sua eventuale partecipazione all’atto sottoscritto dal
debitore (Panchaud/Caprez, op.cit., § 17, n. 18);
che quindi, è irrilevante
ai fini del rigetto dell’opposizione il fatto che l’impegno di pagamento sia
contenuto in un contratto al quale il procedente non abbia partecipato,
determinante essendo unicamente l’esistenza di una dichiarazione, chiara e
univoca, con la quale il debitore riconosca di dovere a una determinata persona
(controparte o terzo) un determinato importo, poco importa a che titolo;
che, nel caso concreto, il
ricorrente -a buona ragione- censura il valore conferito dal primo giudice alla
clausola n. 4 della convenzione doc. B;
che infatti, la stessa è
inequivocabilmente intesa a stabilire la ripartizione delle spese di divisione
tra i fratelli __________, mentre la somma di fr. 5’000.- è definita come
limite di “partecipazione” di __________ alle pretese dell’avv. __________, non
invece come riconoscimento di debito nei confronti di quest’ultimo;
che l’istante, avvalendosi
della cessione di credito operata -per lo stesso importo e per la stessa causa-
da __________ in suo favore (doc. D), intende considerare titolo idoneo
all’applicazione dell’art. 82 LEF la combinazione della clausola contestata con
la cessione di credito: ciò che sarebbe senz’altro praticabile (Rep 1972
345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La
mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, pag. 151-152);
che tuttavia ciò non basta
ancora per poter ammettere il rigetto provvisorio dell’opposizione poiché
l’istante non è stato in grado di dimostrare l’adempimento formale della
condizione connessa con la liquidità del credito, ossia di vantare delle
pretese “per onorari, ecc.” nei confronti dei signori __________ (doc. B, punto
4);
che, per questa ragione,
il ricorso per cassazione dev’essere accolto a dipendenza di un’errata
applicazione dell’art. 82 LEF e di un’errata valutazione delle prove (art. 327
lett. g CPC);
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 4 luglio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
20 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza è
respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 130.-, da anticipare
dall’istante, restano a suo carico, con l'obbligo di versare a __________ la
somma di fr. 250.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 300.- già anticipate dal ricorrente,
sono poste a carico dell’avv. __________ che verserà alla controparte fr. 200.-
a titolo di indennità della sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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