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Numero d'incarto:
16.1996.82
Data decisione, Autorità:
07.01.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00082
Lugano
7 gennaio 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 1996 presentato da
contro
la
sentenza 6 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 588.25 oltre
accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n.
__________dell’UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- I coniugi __________
e __________ sono comproprietari del fondo n. __________RFP __________, gravato
di una servitù di passo veicolare a favore del n. __________appartenente a
__________. Nell’ambito di una procedura ricorsuale al Tribunale federale,
inoltrata da __________ il 14 settembre 1990, le parti hanno sottoscritto una
transazione a tenore della quale, oltre ad accordarsi sulla costituzione della
servitù di passo di cui si è detto, hanno pure convenuto che la manutenzione
della strada oggetto del passo veniva posta per i 3/5 a carico di __________ e
per i rimanenti 2/5 a carico dei coniugi __________.
Basandosi su questa
transazione __________, con istanza 26 aprile 1996, ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 588.25 oltre accessori
quale partecipazione alle spese di sgombero della neve sulla strada oggetto
del diritto di passo durante i mesi di gennaio e febbraio 1996.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando il credito dell’istante, sia perchè non
comprovato da fatture ma basato su conteggi allestiti dallo stesso, sia perchè
in contrasto con la prassi in vigore da alcuni anni tra le parti secondo la
quale ognuno si assumeva l’onere di spalare la neve sul tratto di strada
dinanzi alle rispettive abitazioni: __________ dalla strada cantonale fino
all’altezza del proprio accesso privato, __________ da quel punto fino alla sua
proprietà.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza per il fatto che l’istante,
distanziandosi dalla prassi sino ad allora invalsa tra le parti e secondo la
quale ognuna provvedeva allo sgombero di neve sul tratto di strada che la
interessava, pretende il pagamento di un lavoro mai concordato con la convenuta
nè sul principio nè tantomeno sulle modalità di esecuzione del medesimo (scelta
della ditta, accordo sul costo dell’intervento).
-
Con il presente
tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato l’art. 741 CC e la convenzione sottoscritta dalle parti
dinanzi al Tribunale federale dai quali risulta l’impegno assunto dalla convenuta
di assumere i 3/5 delle spese di manutenzione della strada.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 741
cpv. 2 CC la manutenzione di un’opera destinata all’esercizio di una servitù e
di interesse anche per il fondo serviente, quale la strada oggetto degli
interventi litigiosi, è fatta in comune in proporzione dei rispettivi vantaggi
che ne derivano per i fondi interessati. In concreto, le parti si sono
accordate suddividendo l’onere di manutenzione della strada in ragione di 3/5 a
carico della convenuta e 2/5 a carico dei coniugi __________.
Ora, l'esistenza di una
chiave convenzionale di riparto delle spese di manutenzione della strada, non
autorizza una parte a richiedere all’altra qualsiasi credito in virtù di tale
accordo.
In particolare, a
prescindere da ogni considerazione sulla necessità della spesa in esame o
sull’opportunità di un preventivo accordo sull’intervento che parrebbe non
essere avvenuto nel caso concreto, il ricorrente avrebbe almeno dovuto provare
la consistenza della sua pretesa, tanto più di fronte alle contestazioni di
controparte.
La decisione del giudice
di pace di respingere l’istanza non è pertanto contraria al diritto
sostanziale, ma semmai è conforme all’art. 8 CC, per quanto riguarda l’onere
della prova.
Il ricorso, che non
evidenziato nessun titolo di cassazione, deve quindi essere respinto.
- Alla controparte,
che non ha presentato osservazioni al ricorso, non vengono riconosciute
ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 21 giugno 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Sonvico
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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