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Numero d'incarto:
16.1996.77
Data decisione, Autorità:
16.07.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00077
Lugano
16 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 1996 presentato da
contro
la
sentenza 31 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa
con istanza 3 aprile 1996 nei confronti di
patr.
dall’__________
con
la quale l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 14 marzo 1996
dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona, domanda
respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con decisione 14 marzo
1996 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona, adito
dalla __________ con la quale il signor __________ aveva concluso un contratto
di locazione in data 17 giugno 1982, ha dichiarato valida la disdetta
anticipata del contratto notificata dal conduttore il 28 settembre 1995 per il
31 gennaio 1996, data a far tempo dalla quale è stato trovato un subentrante
solvibile;
che in data 3 aprile 1996
il signor __________ è insorto contro questa decisione proponendone
l’annullamento con la conseguente conferma dell’efficacia della sua disdetta,
data per motivi gravi, per il 31 ottobre 1995, data dalla quale si ritiene
libero da qualsiasi impegno di pagamento nei confronti della locataria;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione
delle risultanze
istruttorie dalle quali non è emersa l’esistenza di una causa grave tale da
legittimare la rescissione anticipata del contratto da parte del conduttore per
il 31 ottobre 1995, ha confermato la fine del contratto di locazione per il 31
gennaio 1996, data sino alla quale l’istante, fatto salvo l’avvenuto
subingresso di altro inquilino per il 1.2.1996, è tenuto al pagamento del
canone di locazione e delle spese accessorie, importi sui quali dovrà essere
computato a favore della locataria il deposito di garanzia di fr. 500.--;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 27 giugno 1996 del vicepresidente di questa Camera,
__________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento con la conseguente
conferma della validità della sua disdetta per il 31 ottobre
1995, rispettivamente la cessazione del suo obbligo di pagamento
della pigione a far tempo da tale data, subordinatamente
dal 1. gennaio 1996;
che
lo scritto integrativo del ricorso - di data 17.6.1996 - non offre argomenti
diversi, mentre non può essere tenuto in considerazione il documento annesso,
ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di produrre in
questa sede prove e fatti nuovi;
che la censura ricorsuale
secondo la quale il primo giudice avrebbe erroneamente applicato l’art. 266a CO
è manifestamente infondata, trattandosi di un disposto per il quale è prevista
l’applicabilità anche ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del
nuovo diritto di locazione (SVIT Kommentar, Schweizerisches Mietrecht,
n.3 ad art 266a CO);
che altrettanto dicasi per
la censura ricorsuale relativa all’esistenza di un motivo grave ai sensi dell’art.
266 g CO, tale da legittimare la disdetta del contratto già per il 31 ottobre
1995 senza dover attendere la ricerca di un subentrante solvibile;
che infatti, come
correttamente rilevato dal primo giudice, dal contenuto dello scritto 18
settembre 1995 della convenuta non è sostenibile desumere, come lo pretende
l’insorgente, l’impossibilità per quest’ultimo di mantenere il rapporto di
locazione sino al prossimo termine utile di disdetta o quantomeno sino alla
presentazione di un subentrante solvibile: il testo del documento non necessita
di interpretazioni, costituendo un richiamo a un comportamento contrattualmente
conforme che, a dipendenza della situazione ripetuta, contiene una comminatoria
di disdetta, per altro abbastanza vaga nei termini (“se dovessimo ricevere
ulteriori reclamazioni”), ciò che è nei diritti del conduttore; né il
ricorrente contesta i motivi che stanno alla base del richiamo;
che pertanto non può
essere censurata la decisa inapplicabilità dell’art. 266g CO;
che non sono, per contro,
oggetto del ricorso, le pretese scorrettezze della convenuta che avrebbero
ritardato il subingresso del nuovo inquilino oltre il 1.1.1996;
che comunque per quanto
attiene al richiamo alle regole della buona fede e dell’abuso di diritto (art.
2 CC) a sanzione del comportamento della convenuta, va rilevato che chi si
avvale di tale normativa - pur ammettendo che la stessa va applicata d’ufficio
- deve addurre in modo convincente le circostanze che permetterebbero al
giudice di applicarla (Tuor/Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
- Auflage, 1995, p. 55 e 56; Riemer, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, 1987, p. 92, n.44);
che le pretese risarcitorie
(equo indennizzo) fatte valere per la prima volta in questa sede ricorsuale,
quindi senza che sulle stesse il primo giudice abbia potuto pronunciarsi, non
possono essere esaminate (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che di conseguenza il
ricorso, nel quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione non può essere
accolto;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che visto l’esito del gravame,
nonchè il fatto che già di primo acchito esso era sprovvisto di ogni
possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria non può trovare
accoglimento (art. 157 CPC);
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
10 giugno 1996 __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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