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Numero d'incarto:
16.1996.74
Data decisione, Autorità:
03.02.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00074
Lugano
3 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 maggio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 10 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 23 febbraio 1996
da
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 23
febbraio 1996 __________ ditta che si occupa tra l’altro di istallazione di
impianti elettrici, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 5’637.20 oltre accessori a saldo della fattura 25 novembre 1994 emessa
per prestazioni eseguite presso la convenuta (doc. B). A valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto diversi documenti tra i quali lo
scritto 21 gennaio 1995 della convenuta che figura in calce all'estratto conto
(doc. F).
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito, in via subordinata sollevando l’eccezione di
inadempienza del contratto da parte dell’istante alla quale oppone in
compensazione un suo credito di fr. 5’998.- per danni da questa cagionatigli.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta
dall’istante, ha accolto la sua domanda di rigetto dell’opposizione non
ritenendo comprovate le eccezioni sollevate dall’escussa.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29
maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo
all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nonostante questo non sia
desumibile dalla documentazione prodotta dalle parti.
Con osservazioni 28 giugno
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972
344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA). Nell’ambito di quest’accertamento egli gode di un limitato potere di
cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro
e univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un’indagine volta a
stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia
sufficientemente liquida, compito quest’ultimo di spettanza del giudice
ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposi-zione in Rep 1989
p. 330). In altre parole, l’esame del giudice del rigetto verte unicamente
sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate.
Attraverso un giudizio sommario, emanato in base a criteri d’apparenza, egli
deve infatti solo stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 163).
- Nel caso di specie,
dalla documentazione prodotta dalle parti, letta nel suo insieme, non è
possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per
l’importo posto in esecuzione. Dalla stessa non risulta infatti la
dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad
interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti
dell’istante per l’importo da questa rivendicato (Rep 1972 345, 1979
394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 6; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152). In
particolare, dal doc. F, richiamato dall’istante a sostegno della sua domanda,
risulta a chiare lettere una riserva formulata dalla convenuta con riferimento
alla fattura controversa, nel senso che il riconoscimento della stessa era
condizionato alla sua verifica da parte dell'arch. __________. Né può esservi
dubbio sulle contestazioni della fattura espresse in particolare con lo scritto
29 novembre 1994 (doc. C) col quale l'architetto ritornava la stessa a
__________ perchè la riesaminasse. E ciò poco meno di due mesi prima
dell'estratto conto (doc. F), mentre la verifica non era poi potuta avvenire
almeno fino all'agosto 1995 la fattura essendo apparentemente rimasta in
possesso della società istante (doc. 23).
A questo proposito non può
essere condiviso l’assunto del primo giudice secondo il quale questa verifica
sarebbe già stata effettuata dalla convenuta in occasione della richiesta di
uno sconto sulla fattura medesima (doc. C): semmai quel documento -come già
osservato- spiega la riserva formulata dall'escusso.
Di nessun sostegno alla
tesi di parte istante è la richiesta di pagamento rateale contenuta nel doc. F
e l’effettivo versamento di acconti da parte della convenuta (doc. G e L). La
parziale tacitazione del credito non significa ancora che il debitore abbia
inteso riconoscere la pretesa avversaria nel suo ammontare complessivo, ciò a
maggior ragione quando come in concreto egli subordina il pagamento a delle
riserve.
Infatti, trattandosi di un
riconoscimento di debito subordinato alla verifica del benfondato della pretesa
di parte istante, il rigetto dell’opposizione avrebbe potuto essere concesso
solo se questa verifica avesse effettivamente avuto luogo (Panchaud/ Caprez,
op.cit., § 16), ciò che può almeno essere messo in serio dubbio e che basta, in
sede di procedura di rigetto dell'opposizione, per escludere l'esistenza di un
valido titolo ai sensi dell'art. 82 LEF.
In virtù dell'art. 327
lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 28 maggio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dall’istante, è posta a carico
della convenuta alla quale l’istante rifonderà l’importo di fr. 250.- a titolo
di ripetibili.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente,
vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 300.-
a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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