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Numero d'incarto:
16.1996.72
Data decisione, Autorità:
28.01.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00072
Lugano
28 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 maggio 1996 presentato da
Contro
la
sentenza 22 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 28 dicembre 1995 da
rappr.
da __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 994.90 oltre
accessori nonchè il
rigetto
dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 28
dicembre 1996 __________, ditta che si occupa della fornitura e posa di
impianti sanitari, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 994. 90 a saldo delle fatture emesse il 7 gennaio 1992 (doc.
A) e 9 aprile 1992 (doc. A) per prestazioni effettuate presso l’abitazione del
convenuto, e sulle quali quest’ultimo ha versato acconti per complessivi fr.
5’500.- (doc. D);
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto la competenza del
giudice di pace a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell’opposizione
formulata dall’istante con riferimento al PE no. __________ notificato per il
recupero di un credito di fr. 2’637.90, quindi superiore ai limiti di
competenza del giudice di pace; in via riconvenzionale ha proposto
l’ultimazione dei lavori tramite un’altra ditta; da ultimo ha lamentato il
mancato ossequio da parte dell’istante della sua proposta di liquidazione con
il versamento a saldo di fr. 1’900.-; a sostegno delle sue allegazioni ha
chiesto inoltre l’audizione testimoniale dell’istante;
che con citazione 29 marzo
1996 il giudice di pace ha convocato le parti all’udienza del 18 aprile 1996
per procedere all’interro-gatorio formale di __________;
che all’udienza del 18
aprile 1996 il convenuto non è comparso né ha fatto pervenire le domande di
interrogatorio formale, di modo che questo non ha potuto aver luogo;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata preliminarmente la sua competenza per
valore ai sensi dell’art. 5 CPC, ha ritenuto inconsistenti le contestazioni del
convenuto sia con riferimento alla sua “domanda riconvenzionale”, per la quale
non sussiste alcun fondamento non avendo il convenuto mai sollevato
contestazioni in merito ai lavori eseguiti dall’istante, che per quanto
concerne la proposta transattiva di cui al doc. 1, decaduta per il mancato
ossequio da parte del convenuto del termine di pagamento nella stessa previsto;
da ultimo, per quanto concerne la mancata audizione di __________ di cui era
previsto l’interrogatorio formale per il 18 aprile 1996, il giudice osserva che
questo non ha potuto aver luogo non avendo il convenuto fatto pervenire le
domande da sottoporre alla parte:
il giudice di pace,
valutando gli atti in suo possesso, ha quindi concluso all’accoglimento
dell’istanza non avendo il convenuto apportato valide motivazioni a sostegno
del suo diniego di pagamento;
che
con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base delle censure di cui si dirà in
seguito;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura ricorsuale
relativa alla mancata indicazione nella sentenza qui dedotta in cassazione dei
rimedi di diritto è destituita di fondamento non trattandosi di un presupposto
formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 5 ad art. 285);
che la competenza per
valore del giudice è determinata dalla domanda (art. 5 CPC), di modo che la
richiesta di pagamento di fr. 994.90 formulata dall’istante rientra nelle
competenze del giudice di pace (art. 5 LOG);
che per quanto attiene
alla richiesta di assunzione di parte istante quale teste, il giudice ha correttamento
proposto l’interrogatorio formale di un organo della medesima - nella persona
di __________ - non potendosi procedere alla sua audizione testimoniale (Rep
1990 pag. 276 segg.);
che sebbene il giudice di
pace non abbia ossequiato le formalità previste per l’interrogatorio formale (art.
272 segg. CPC), in particolare non ha assegnato al convenuto un termine per
proporre le domande da sottoporre alla parte così come gli impongono i combinati
disposti di cui agli art. 272 cpv. 2 e 91 CPC - il convenuto medesimo, nel suo
scritto 15 aprile 1996 (doc. 5) dichiara: “La richiesta di interrogatorio
formale dell’attore non ha rispettato la procedura di cui all’art. 272 CPC e
pertanto decade”, ragione per cui il giudice di pace poteva legittimamente
dedurre la sua rinuncia alla prova;
che quindi, in
considerazione della particolarità della fattispecie, il mancato ossequio da
parte del giudice delle formalità che regolano l’interrogatorio formale, non
comporta l’annullamento della sentenza qui dedotta in cassazione;
che comunque
l’annullabilità di un alto processualmente irrito avrebbe dovuto semmai essere
sollevata dal convenuto in sede di dibattimento finale, indetto in chiusura
dell’udienza dedicata all’interrogatorio formale (citazione 26 gennaio 1996);
che mentre il convenuto ha
giustificato la propria assenza dall’udienza indetta per il 21 marzo 1996,
corredando l’istanza con un certificato medico, per il successivo termine del
18 aprile egli si è limitato a comunicare la sua assenza, formulando per
scritto osservazioni conclusive;
che così facendo egli ha
rinunciato a eccepire la pretesa irregolarità procedurale poiché il
dibattimento finale deve tenersi nella forma orale (art. 297 CPC);
che le ulteriori
argomentazioni contenute nel ricorso non meritano di essere considerate siccome
non concretizzano alcun titolo di cassazione;
che a titolo abbondanziale
va ricordato al giudice l’obbligo di emettere una sentenza motivata e chiara,
con particolare riferimento al suo dispositivo che non deve essere soggetto a
interpretazione (Cocchi/ Trezzini, op.cit, ad art. 285, n. 11) come
potrebbe essere nella specie dal momento che alla condanna al pagamento
dell’importo di fr. 994.90 oltre interessi fa seguito il rigetto definitivo
dell’opposizione a un PE spiccato per un importo ben superiore;
che questa Camera può
senz’altro precisare il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che
l’istanza è accolta per fr. 994.90 oltre interessi del 5 % dal 6 ottobre 1995
(doc. 1), data nella quale è stato sollecitato per la prima volta il saldo
delle fatture in questione (art. 102 cpv. 2 CO); limitatamente a quest’importo
è concesso il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano;
che alla controparte che
non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di
questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
- Il
ricorso 13 maggio 1996 __________ è respinto.
§ Egli
resta condannato al pagamento a __________ dell’importo di fr. 994.90 oltre
interessi del 5 % dal 6 ottobre 1995.
Conseguentemente
è rigettata in via definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione
interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a
suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Sonvico
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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