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Numero d'incarto:
16.1996.71
Data decisione, Autorità:
07.02.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00071
Lugano
7 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 3 maggio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 17 maggio 1989
da
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’000.- oltre
accessori, domanda
ridotta a fr. 6’000.- oltre accessori e così accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 17
maggio 1989 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 7’000.-, importo ridotto in sede di contraddittorio a fr.
6’000.-, corrispondente al saldo del prezzo di vendita del veicolo Rover 3500 Vanden
Places di sua proprietà. L’istante ha basato la sua pretesa su un contratto di
commissione concluso verbalmente con il convenuto, a tenore del quale
quest’ultimo si era impegnato a vendere il citato veicolo a un prezzo minimo di
fr. 12’000.-, dovendosi considerare l’eventuale maggior incasso quale
commissione. Il veicolo è stato effettivamente venduto a __________ che ha però
onorato solo parzialmente il suo impegno di pagamento mediante versamento di
fr. 6’000.-, importo che il convenuto ha trasferito all’istante, il quale con
la presente azione, chiede il saldo del prezzo pattuito. Il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un contratto di
commissione, subordinatamente di un contratto-estimatorio, poiché egli avrebbe
venduto il veicolo dell’istante sulla base di un mandato gratuito, agendo quale
suo rappresentante diretto, da cui l’inapplicabilità degli art. 425 segg. CO.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha
accolto l’istanza ritenendo che tra le parti si sia perfezionato un contratto
di commissione con il quale il convenuto si era impegnato a vendere a nome suo
e per conto dell’istante, il veicolo di quest’ultimo al prezzo minimo pattuito
di fr. 12’000.-, di modo che, in virtù dell’art. 429 cpv. 1 CO, egli é
responsabile nei suoi confronti della differenza di fr. 6’000.- non soluta
dall’acquirente, nel frattempo fallito.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20
maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione
di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi
tutto al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentito per non
aver esaminato la sua tesi circa la conclusione di un mandato gratuito. Nel
merito rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie
concludendo al perfezionamento di un contratto di commissione sebbene l’istante
non abbia provato il realizzarsi dei presupposti di quest’istituto, in
particolare quello della pattuizione di una provvigione.
Con osservazioni 19 giugno
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Preliminarmente, per
quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente (art. 327 lett. e CPC), diritto che oltre a garantire alle parti la
possibilità di esprimersi e di prendere posizione sulle allegazioni della
controparte, impone al giudice l’obbligo di chiarire ogni contestazione
motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 17 art art.
327), va rilevato che quest’obbligo è limitato ai fatti rilevanti addotti dalle
parti. In altre parole, non costituisce violazione del diritto di essere
sentito delle parti il fatto che il primo giudice abbia tralasciato l’esame
delle loro argomentazioni qualora queste si rivelino chiaramente infondate (Sträuli/Messmer,
Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 1982, § 56, n. 7).
Nel caso concreto,
l’accertamento pretorile circa la conclusione tra le parti di un contratto di
commissione esclude implicita-mente l’eventuale perfezionamento di un mandato
gratuito senza che fosse necessario l’esame dei presupposti del medesimo.
Su questo punto il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327
lett. e CPC, deve essere respinto.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF
121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
-
Secondo l’art. 425
cpv. 1 CO commissionario in materia di compravendita è colui che si incarica di
eseguire in nome proprio e per conto di un altro - il committente - la compera
o la vendita di cose mobili o carte calori in cambio di una mercede a titolo di
commissione (von Planta in Comm. di Basilea, 1996, n. 1 ad art. 425 CO).
Il commissionario agisce quindi quale rappresentante indiretto del committente
che non è vincolato a titolo personale nei confronti del terzo acquirente (von
Planta, op. cit., n. 3 ad art. 425 CO). Il contratto ha carattere oneroso (von
Planta, op.cit., n. 5 ad art. 425 CO).
A proposito di
quest'ultima caratteristica, nel caso concreto, la questione é controversa tra
le parti: tuttavia, la conclusione del primo giudice, che ha fatto propria la
tesi di parte istante secondo la quale al convenuto sarebbe spettata una
provvigione pari alla differenza tra il prezzo stabilito per la vendita del
veicolo e quanto il convenuto sarebbe riuscito ad ottenere oltre a questo, non
è arbitraria. A parte il fatto che il convenuto non ha mai contestato la
veridicità di quest’affermazione di parte istante, il fatto medesimo che egli
si occupasse a titolo professionale della vendita di veicoli, permette di
condividere l’opinione del primo giudice circa l’onerosità del suo operato.
D’altronde, anche la dottrina ammette che le parti possano convenire di
considerare quale provvigione il maggior ricavo della vendita (von Planta,
op.cit., n. 8 ad art. 428 CO).
Per quanto attiene poi al
fatto di sapere se il convenuto ha agito a titolo personale (ma per conto
dell’istante) oppure quale suo rappresentante, il ricorrente si limita a
proporre una diversa interpretazione delle prove documentali senza che ciò
basti a dimostrare che quella fornita dal primo giudice sia arbitraria. Al
contrario, dallo scritto di cui al doc. 4 si evince che l’acquirente __________
si rivolse direttamente al convenuto sottoponendogli le sue condizioni per il
ritiro del veicolo, senza che fosse ventilata l’eventualità che questi agisse
quale rappresentante dell’effettivo proprietario.
Di nessun sostegno ai fini
della tesi del convenuto è il fatto che sul PE (doc. 5) e sulla notifica di
credito nell’ambito del fallimento dell’acquirente __________ (doc. 6), figuri
quale creditore l’istante rappresentato dal convenuto. Questi documenti,
relativi al tentativo di incassare l’importo di fr. 6’000.- presso il terzo
acquirente del veicolo, sono infatti successivi alle pattuizioni tra le parti.
Lo stesso dicasi della lettera 16 novembre 1987 (doc. A), successiva alla
conclusione del contratto di compravendita.
Date queste premesse, non
si può sostenere che il pretore abbia applicato una norma -l'art. 429 CO-
manifestamente estranea al tema della lite.
Il ricorso non ha pertanto
rivelato nessuno fra i titoli di cassazione previsti dall'art. 327 CPC.
- Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 15 maggio 1996 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.-
b) spese fr.
50.-
fr.
350.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 350.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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