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Numero d'incarto:
16.1996.63
Data decisione, Autorità:
20.12.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00063
Lugano
20 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 26 aprile 1996 presentato da
contro
la
sentenza 18 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 19 febbraio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 226.10 oltre
accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande
accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il giudice esamina
d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in
particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che le aziende comunali municipalizzate,
quale è l’istante, sono istituzioni di diritto pubblico senza personalità
giuridica (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n.
1204);
che secondo l’art 13 lett.
a della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, l’azienda è
rappresentata, di fronte ai terzi e in giudizio, dalla municipalità;
che per stare in causa -anche
per questioni inerenti servizi pubblici municipalizzati- la municipalità
necessita dell’autoriz-zazione a stare in lite da parte del Consiglio comunale
(art. 13 § 1 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici) tranne nelle
vertenze dipendenti da istanza di rigetto dell’opposizione, nelle azioni
possessorie o nelle provvisionali (art. 13 § 2 Legge sulla municipalizzazione
dei servizi pubblici);
che la controversia in
esame, con la quale l’istante procede nei confronti del convenuto per l’incasso
di una fattura rimasta insoluta, è sicuramente un’azione civile ordinaria e
soggiace pertanto al cennato disposto della Legge sulla municipaliz-zazione dei
servizi pubblici;
che in concreto, non solo
l’istante non era regolarmente e validamente rappresentato, ma manca altresì
dagli atti di causa la prova dell’autorizzazione a stare in lite;
che il ricorso, così come
tutti gli atti compiuti dal __________, compresa quindi l’istanza e la sentenza
qui impugnata, sono pertanto nulli in quanto compiuti da una parte alla quale
difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);
che siccome la nullità di
un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993
in re P./S.);
Per i quali motivi,
pronuncia:
-
Gli atti processuali
della causa inc.no. 21-1996 della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
sono dichiarati nulli.
-
Non si prelevano
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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