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Numero d'incarto:
16.1996.59
Data decisione, Autorità:
11.12.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00059
Lugano
11 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato da
contro
la
sentenza 15 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 14 marzo 1994
nei
confronti di
rappr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.1’880.- oltre
accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 14 marzo 1994
__________ ha convenuto in giudizio il suo vicino di casa __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 1’880.- a titolo di risarcimento danni. Trattasi
in particolare: della rifusione di fr. 500.- per la sistemazione della rete
metallica che delimita la sua proprietà e che il convenuto avrebbe danneggiato
appoggiandosi alla medesima ogni qual volta procedeva al taglio della sua
siepe; fr. 1’030.- per la sostituzione di una lastra di vetro di un tavolino
rotto dal convenuto (doc. C) e fr. 350.- per la ricostruzione del termine di
delimitazione delle due proprietà indebitamente asportato dal convenuto (doc.
E). Quest’ultimo si è opposto alla pretesa avversaria contestando qualsiasi
addebito, in particolare di aver danneggiato la recinzione metallica e la
lastra di vetro nonchè di aver asportato il termine che delimita le due
proprietà, peraltro inesistente nella posizione pretesa dall’istante.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha respinto l’istanza non emergendo dalle risultanze
istruttorie nessuna prova di un agire illecito a carico del convenuto.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 maggio 1996
del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in
particolare di averle
esaminate singolarmente anziché valutarle nel loro complesso, ciò che avrebbe
dovuto condurre all’accoglimento delle sue pretese.
Con osservazioni 14 maggio
1996 la controparte chiede la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- A
fondamento del proprio gravame il ricorrente lamenta la mancata presa in
considerazione da parte del primo giudice di tutte le risultanze probatorie prese
nel loro complesso. A sostegno di questo assunto egli cita un passaggio del
verbale di sopralluogo dal quale tuttavia non è possibile dedurre quale sia
stato l'intervento antigiuridico del convenuto.
Anche
su questa pretesa base probatoria la verifica operata dal primo giudice
rispetto ai presupposti dell'atto illecito non ha quindi motivo di essere
censurata. È vero invece che nessuna delle prove assunte, né considerata
singolarmente, né nel complesso istruttorio, conforta il credito dell'istante,
nemmeno per una delle poste che lo compongono: di questa circostanza il primo
giudice ha reso conto puntualmente.
Alla
luce di quanto sopra esposto, le conclusioni del primo giudice, secondo il
quale l’istante non ha provato che il convenuto ha cagionato i danni fatti
valere in giudizio, non solo non sono arbitrarie ma non sono neppure opinabili
essendo il frutto di una corretta e univoca valutazione di tutte le prove.
- Il ricorso, che non ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare la pretesa
arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve quindi
essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 29 aprile 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di versare a __________ l’importo di fr.
200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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