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Numero d'incarto:
16.1996.52
Data decisione, Autorità:
11.12.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00052
Lugano
11 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 26 marzo 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 7 dicembre 1995 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda
respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
In
fatto e in diritto:
- Il 20 marzo 1995
__________ (in seguito __________) e __________ hanno sottoscritto un contratto
denominato “ di compravendita prodotto dimagrante TLS e di trattamento” con il
quale __________ si è impegnata a fornire 23 dosi di prodotto, per un costo
complessivo di fr. 2’627.-, oltre alla possibilità di effettuare 23 sedute per
l’applicazione del prodotto presso il suo istituto per un costo di fr. 460.-,
ossia fr. 20.- a seduta (doc. B). __________ dopo aver effettuato un solo
trattamento, ha disdetto il contratto non ritenendosi più vincolata dal
medesimo (doc. 2).
Con istanza 7 dicembre
1995 __________ contestando la validità della disdetta 4 aprile 1995,
quantomeno per l’importo posto in esecuzione derivante da un contratto di
compravendita per il quale non può essere data disdetta unilaterale, ha chiesto
il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE
sopra menzionato, limitatamente a fr. 2’477.-, pari al costo dei prodotti oltre
a quello della seduta di cui questa ha beneficiato, dedotto l’acconto di fr.
170.- da lei versato.
In sede di contraddittorio
l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la definizione data
dall’istante al contratto da lei sottoscritto, non trattandosi a suo dire di un
contratto di compravendita bensì di un contratto di mandato, come tale disdicibile
in ogni momento, facoltà alla quale ella ha tempestivamente fatto capo il 4
aprile 1995.
-
Con il querelato
giudizio il pretore ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione non
riconoscendo al contratto prodotto dall’istante la qualifica di valido
riconoscimento di debito non essendo chiara, nonostante la denominazione del
contratto, la sua qualifica giuridica, in particolare non potendosi escludere
che si tratti di un contratto di mandato o comunque di un contratto misto al
quale tornerebbero applicabili le disposizioni sul mandato. In simile evenienza
la disdetta del contratto da parte della convenuta, proponibile in ogni momento
in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CO fatto salvo l’eventuale risarcimento dei
danni in caso di disdetta intempestiva, sarebbe valida e renderebbe pertanto
priva di fondamento la pretesa dell’istante.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver superato quelli che sono
i limiti di indagine di cui egli gode nell’ambito di una causa di rigetto
dell’opposizione, in particolare per essersi pronunciato sulla qualifica e il
contenuto del contratto anzichè limitarsi ad accertare l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito nel contratto sottoscritto dalla convenuta il 20 marzo
1995 e sul quale, limitamente alla parte relativa alla compravendita di
prodotti dimagranti, ella basa la sua pretesa .
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972
344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA). Nell’ambito di quest’accertamento egli gode di un limitato potere di
cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro
ed univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un’indagine volta a
stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia
sufficientemente liquida, compito quest’ultimo di spettanza del giudice ordinario
(Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposi-zione in Rep 1989 p.
330). In altre parole, l’esame del giudice del rigetto verte unicamente sulla
liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate.
Attraverso un giudizio sommario, emanato in base a criteri d’apparenza, egli
deve infatti solo stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo
per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).
- Nel caso di specie è
controversa tra le parti la qualifica
dell’impegno da loro
sottoscritto (mandato validamente disdetto per la convenuta, compravendita per
l’istante): il giudice del rigetto ha quindi dovuto affrontare questo tema, non
per questo superando i limiti della propria indagine. Come correttamente
evidenziato dal primo giudice, la denominazione di "compravendita” del
contratto di cui al doc. B non ne esclude un diverso contenuto (mandato o
comunque contratto misto al quale tornino applicabili gli art. 394 segg. CO), a
seconda che un esame del merito -ancorchè sommario- permetta di accertare il
prevalere del carattere di compravendita, piuttosto che di mandato (cfr. al
proposito Weber in Comm. di Basilea, 1996, n. 2 e 3 ad art. 394).
Quando, come in concreto,
sorgono divergenze in merito alla definizione del contenuto di un contratto, la
stessa deve essere effettuata in funzione della loro reale e concorde volontà
al momento della conclusione dell’accordo, non essendo a tal proposito
determinante l’eventuale denominazione attribuita al contratto (art. 18 cpv. 1
CO).
Tuttavia, proprio questa
necessità di ricercare la reale e concorde volontà delle parti onde definire il
contratto sul quale l’istante fonda la sua pretesa - rispettivamente gli
obblighi assunti dalla convenuta - evidenzia la non liquidità del titolo dalla
stessa prodotto, quindi l’impossibilità di decretare il rigetto provvisorio
dell’opposizione.
Alla luce di quanto sopra
esposto, la conclusione del primo giudice, che ha negato al contratto 20 marzo
1995 la qualifica di riconoscimento di debito inteso quale chiaro e univoco
impegno di pagamento di una determinata somma da parte della convenuta, non è
arbitraria.
In considerazione
dell’esito del gravame e del limitato potere cognitivo del giudice del rigetto,
può rimanere irrisolta la questione relativa al contenuto della clausola n. 5
del contratto, di sapere se questa regoli solo il caso della disdetta in tempo
inopportuno del mandato come preteso dall’istante, oppure se questa si riferisca
indistintamente all’esigibilità del credito dell’istante, nel qual caso, fosse
ammessa la qualifica di mandato del contratto, sarebbe nulla (DTF 115 II
466; Weber,
op.cit., n. 9 ad art. 404
CO).
- Il ricorso, che non
ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, tantomeno il preteso
superamento da parte del pretore dei limiti del suo potere di apprezzamento con
particolare riferimento alla definizione del contratto dallo stesso rinviata a
un giudizio di merito, deve essere respinto.
Alla controparte che non
ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di
questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 23 aprile 1996 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente,
restano a suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio
nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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