AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.40
Data decisione, Autorità:
10.07.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00040
Lugano
10 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 marzo 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 29 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 12 ottobre 1995
da
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
1’480.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto.
- Nel
mese di luglio 1992 la __________, ditta specializzata nel commercio di
elettrodomestici, e __________, direttrice del locale pubblico __________ di
__________ di cui è titolare la __________, hanno sottoscritto due contratti di
locazione: l’uno avente per oggetto una lavatrice per un nolo mensile di fr.
153 (doc. B), l’altro una pulitrice a vapore per un nolo mensile di fr. 67.-
(doc. A). Stante il mancato puntuale pagamento delle rate di noleggio, la
__________ ha disdetto i due contratti. Con istanza 12 ottobre 1995 ha
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’480.-,
corrispondenti alle rate scadute sino al mese di novembre 1994, data di
restituzione degli apparecchi, e alle spese sostenute.
All’udienza
indetta per la discussione dell’istanza, nessuno è comparso.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, accertato che al momento della
sottoscrizione dei contratti doc. A e B la convenuta non era legittimata a
vincolare la __________ alla quale sono state indirizzate le due fatture
oggetto della presente vertenza, ha concluso alla sussistenza del debito a carico
della convenuta medesima, debito comprovato dalla documentazione agli atti; da
qui l’accoglimento dell’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
valutato la documentazione agli atti, in particolare l’estratto del Registro di
commercio dal quale si evince che al momento della sottoscrizione dei contratti
ella ha agito quale valida rappre-sentante della __________, circostanza questa
nota all’istante tant’è che le fatture e le relative diffide di pagamento (doc.
C e D) sono state intestate alla società, debitrice dell’importo controverso.
Al
ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid.
3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- La
censura ricorsuale secondo la quale da una corretta lettura dell’estratto del
Registro di commercio (doc. G) risulta che al momento della conclusione dei
contratti di locazione con la __________, avvenuta nel mese di luglio 1992, la
convenuta era legittimata a vincolare la __________ con diritto di firma
individuale, è fondata. Ciò non toglie che il giudizio impugnato resista alla
censura ricorsuale.
Infatti,
se è vero che le fatture (doc. C e D) e le relative diffide di pagamento sono
intestate alla __________ e non alla convenuta, è altrettanto vero che i
contratti di noleggio sui quali si basa la pretesa dell’istante sono stati
sottoscritti da quest’ultima a titolo personale e non per conto della
__________, peraltro mai menzionata negli stessi.
A
comprova di ciò basta riferirsi al contenuto dei contratti nei quali sono
menzionati i dati personali della convenuta (data di nascita, luogo di origine,
reddito mensile, targa veicolo), inoltre nell’apposito spazio destinato
all’indicazione del locatore figura “__________“ e non __________. Tutti questi
elementi, mai contestati dalla convenuta, oltre al fatto che i primi due
richiami di pagamento (doc. E e F) sono indirizzati a lei, non fanno che
corroborare la conclusione del primo giudice secondo la quale debitrice
dell’importo posto in esecuzione è la convenuta.
- Alla
luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata, non ha motivo per essere
annullata.
Alla
controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 14 marzo 1996 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 150.-
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster