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Numero d'incarto:
16.1996.4
Data decisione, Autorità:
08.02.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00004
Lugano
8 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 14 dicembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 29 ottobre 1995
da
con
la quale si chiedeva il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 29 ottobre
1995 la ditta __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di
fr. 3’190.10 oltre accessori;
che a valere quale titolo
di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto l’accordo sottoscritto dalle
parti il 22 agosto 1994 (doc. C) a tenore del quale la convenuta si riconosceva
debitrice nei suoi confronti per la somma di fr. 3’289.35, importo che si è
impegnata a restituire entro 6 mesi oppure mediante versamenti rateali mensili
di fr. 100.- oltre interessi dell’8% a far tempo dal 22 agosto 1994, impegno di
pagamento al quale la convenuta ha fatto fronte per soli fr. 300.-;
che all’udienza di
contraddittorio, la cui richiesta di rinvio era stata respinta dal primo
giudice, la convenuta non è comparsa;
che con il querelato
giudizio il segretario assessore ha concluso all’accoglimento dell’istanza
considerando quale valido titolo di credito l’accordo 22 agosto 1994 al quale
la convenuta non ha opposto nessuna eccezione avendo rinunciato a presenziare
alla discussione dell’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ postula l’annullamento del giudizio di prima sede
contestando che l’accordo 22 agosto 1994 possa essere equiparato a un valido
riconoscimento di debito;
che secondo l’art. 82 LEF
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro;
che determinante è che dal
documento risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà
chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore
con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una
determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III
99; Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152);
che
nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il
debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344,
1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez,
op. cit., § 20);
che nel caso di specie
l’impegno di pagamento sottoscritto due volte dalla ricorrente il 22 agosto
1994 nei confronti della __________ costituisce a non dubitarne un valido
riconoscimento di debito per l’importo ivi menzionato di fr. 3’289.35;
che a quest’impegno di
pagamento la convenuta non ha contrapposto nessuna eccezione atta ad
invalidarlo (art. 82 cpv. 2 LEF);
che per quanto attiene
alla produzione di un fax in luogo e vece dell’originale della procura
allestita dall’amministratrice dell’ istante a favore del suo direttore,
occorre rilevare che la copia, rispettivamente il fax, di un documento si ha
per conforme all’originale se ciò non è espressamente contestato (art. 210 cpv.
2 CPC), contestazione che nel caso di specie la ricorrente non ha sollevato se
non in questa sede;
che per quanto concerne
gli interessi di mora riconosciuti dal segretario assessore al tasso dell’8%, l’art.
104 cpv. 2 CO riserva alle parti la facoltà di concordare interessi di mora ad
un tasso maggiore a quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1 C), ciò che di fatto è
avvenuto con la sottoscrizione dell’accordo 22 agosto 1994;
che con riferimento
all’eccezione sollevata per la prima volta con l’atto ricorsuale, quindi
tardivamente, secondo la quale la ricorrente avrebbe provveduto al pagamento
del dovuto, si rileva che l’art. 85 LEF concede al debitore la possibilità di
chiedere l’annullamento dell’esecuzione se prova per mezzo di documenti
l’estinzione del suo debito con i relativi interessi;
che quindi la decisione
impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun titolo di cassazione, deve
essere confermata;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 9
gennaio 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono
a suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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