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Numero d'incarto:
16.1996.39
Data decisione, Autorità:
17.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00039
Lugano
17 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 18 marzo 1996, erroneamente presentato nella forma
dell’appello, da
contro
la
sentenza 13 marzo 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 5 febbraio 1996 da
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 5 febbraio
1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 1’958.55 a saldo di un “debito __________ ”;
che a valere quale titolo
di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto l’attestato
carenza beni rilasciatogli il 10 gennaio 1995 dall’UEF di Locarno;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando la possibilità per l’istante di
procedere più volte per l’incasso del medesimo credito, credito al quale si
oppone anche a motivo della sua precaria situazione finanziaria;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nell’attestato carenza beni sul quale l’istante fonda
la propria domanda, ha accolto l’istanza respingendo in quanto infondata
l’eccezione di cosa giudicata sollevata dal convenuto;
che con il presente
tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in
virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è
insorto contro il predetto giudizio;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che per costante
giurisprudenza di questa Camera un atto ricorsuale, ancorché carente
dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come
previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua
motivazione si leggono le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il
giudice possa individuare l’esistenza di un motivo di cassazione fra quelli
indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
329, n. 5);
che nel caso concreto il
contenuto dello scritto 18 marzo 1996, ancorchè denominato “appello” dal
ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato
come un ricorso per cassazione, e ciò pur tenendo conto del fatto che il
ricorrente non è un giurista e quindi valutando lo stesso senza essere
particolarmente esigenti dal punto di vista formale;
che infatti, invece di
indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore
relativamente all’applicazione di norme di diritto, oppure in merito ai suoi
diritti relativi alla conduzione del processo, il ricorrente si limita a
riproporre in questa sede quanto già espresso dinanzi al pretore in merito
alla sua difficile situazione finanziaria, riconoscendo peraltro espressamente
il credito di controparte nonchè la legittimità della procedura contro di lui
promossa;
che in tal modo questa
Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti
del richiesto annullamento del giudizio impugnato, che è peraltro frutto di una
corretta valutazione delle prove e conseguente esatta applicazione del diritto
materiale;
che quindi, ai sensi dell’art.
329 CPC dev’essere constatata la nullità del ricorso;
che a titolo abbondanziale
va rilevato che la richiesta di sospensione della procedura di incasso
formulata dal ricorrente a modifica del dispositivo del giudizio pretorile, è
improponibile in questa sede giudiziaria;
che alla controparte che
non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 18 marzo
1996 di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
Non si assegnano
ripetibili alla controparte.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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