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Numero d'incarto:
16.1996.38
Data decisione, Autorità:
07.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00038
Lugano
7 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 12 marzo 1996 presentato da
contro
la
sentenza 22 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa
con istanza 12 luglio 1994 da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr.
4’500.- oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente
a fr.
2’673.60 accogliendo pure per fr. 1’476.40 la domanda riconvenzionale
formulata
dalla convenuta,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 luglio
1994 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’500.-, corrispondenti al salario di
sua spettanza per il mese di giugno 1994 e alle ore di lavoro straordinario
effettuate durante il rapporto lavorativo che si è protratto dal 18 aprile al
24 giugno 1994 (doc. A e B);
che in sede di
contraddittorio la convenuta ha riconosciuto il ben fondato della pretesa
avversaria limitatamente a fr. 2’673.60, mentre ha vantato un credito proprio
di fr. 4'150.-- (per il danneggiamento di due vetture) "opponendo tale
importo in parziale compensazione a quanto spetterebbe all'istante",
mentre il saldo determinato in fr. 1'476.40 "viene fatto valere in via riconvenzionale";
che con il querelato
giudizio il pretore, previa valutazione delle prove documentali prodotte dalla
convenuta e non contestate dall’istante, ha ritenuto giustificata la pretesa di
quest’ultimo limitatamente all’importo di fr. 2’673.60 ammesso dalla stessa
convenuta;
che per quanto attiene
alla pretesa di risarcimento danni formulata dalla convenuta, il primo giudice,
pur ammettendo il ben fondato della stessa, ha riconosciuto alla convenuta
unicamente l’importo di fr. 1’476.40 fatto valere in via riconvenzionale,
dichiarando improponibile la compensazione del credito della convenuta (fr.
4’150.-) con il salario dell’istante (fr. 2’673.60) siccome inferiore al minimo
pignorabile garantito dall’art. 323b cpv. 2 CO;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulando
l’annullamento del dispositivo n. 5; la ricorrente rimprovera al primo giudice
di essere incorso in un errore ponendo a carico dell’istante il pagamento di
soli fr. 1’476.40 quando il credito da lei fatto valere in causa, e
riconosciuto dal pretore ammontava a fr. 4’150.-;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che nel caso concreto non
è più contestato né il riconoscimento dei rispettivi crediti delle parti (fr.
2’673.60 a favore dell’istante e fr. 4’150.- a favore della convenuta) né
l’applicazione dell’art. 323b cpv. 2 CO;
che controverso è
unicamente il riconoscimento alla convenuta dell’importo di fr. 1’476.40
anziché i pretesi fr. 4’150.-;
che contrariamente a
quanto risulta dall’allegato ricorsuale, l’importo fatto valere in via riconvenzionale
dalla convenuta non era di fr. 4’150.- bensì di soli fr. 1’476.40 (verbale 3
ottobre 1994), importo che il pretore le ha integralmente riconosciuto;
che così giudicando il
pretore non ha fatto altro che accogliere la domanda riconvenzionale della
convenuta che non può pertanto dolersi in questa sede della scelta da lei
effettuata in sede di risposta - e mantenuta come tale anche al dibattimento
finale - di limitare la propria domanda riconvenzionale a fr. 1’476.40
sollevando per la differenza di fr. 2’673.60 eccezione di compensazione,
ritenuta inattuabile dal pretore;
che infatti, come si
evince dal rinvio contenuto all’art. 173 cpv. 3 CPC, l’azione riconvenzionale
ha una sorte proceduralmente indipendente dalla domanda principale e forma il
tema di un giudizio separato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 172
n. 8 e ad art. 173 n. 4), tant’è che in caso di ritiro della domanda principale
la stessa rimane pendente (art. 173 cpv. 5 CPC);
che quindi, la richiesta
di pagamento di fr. 4’150.-, formulata dalla convenuta per la prima volta in
questa sede ricorsuale, non solo è irricevibile ai sensi dell’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni, ma costituisce altresì una richiesta di giudizio
contraria all’art. 86 CPC secondo il quale il giudice deve pronunciarsi su
tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa, domanda che come detto la
convenuta ha limitato a fr. 1’476.40 (art. 417 lett. a CPC);
che pertanto il ricorso,
non evidenziando nessun motivo di cassazione, deve essere respinto;
che alla controparte che
non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono riconosciute ripetibili
per questa sede ricorsuale,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia:
-
Il ricorso di
__________ è respinto.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese.
Non vengono assegnate
ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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