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Numero d'incarto:
16.1996.28
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00028
Lugano
5 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 febbraio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 5 febbraio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 novembre 1995
nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 450.- oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 30
novembre 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere la restituzione di fr. 450.-, importo versato per l’acquisto di una
bicicletta;
che all’udienza di
contraddittorio è comparso unicamente il convenuto il quale ha contestato la
pretesa avversaria ribadendo la validità del contratto di compravendita
concluso con l’istante;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante
sostanziato il motivo per il quale intende dipartirsi dal contratto richiedendo
la restituzione del prezzo di acquisto della bicicletta, richiesta che sarebbe
comunque tardiva non avendo sollevato tempestive contestazioni;
che con atto ricorsuale 16
febbraio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio prevalendosi
della violazione del suo diritto di essere sentito, non avendo potuto
partecipare all’udienza poichè assente all’estero al momento in cui gli è stata
notificata la citazione;
che giusta l’art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può
essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che
nella concreta fattispecie l’assenza del ricorrente all’udienza indetta per la
discussione dell’istanza non è scusabile né tantomeno sanabile in questa sede,
ritenuto che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo
periodo di tempo di assumere le necessarie misure onde assicurarsi il
ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter
tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);
che a fronte di questo
obbligo che compete a chi si assenta dal proprio domicilio, nulla giova il
fatto per il ricorrente di aver comunicato al giudice di pace la sua assenza
all’estero nel periodo dal 3 novembre al 4 dicembre 1995, ciò a maggior ragione
se si considera che la citazione, regolarmente spedita con invio raccomandato 8
novembre 1995, non risulta essere stata rinviata al mittente, per cui vi è da
presumere che sia stata ritirata, e che l’udienza è stata fissata per il 13
dicembre 1995, ossia dopo il rientro del ricorrente al proprio domicilio;
che quindi l’istante deve
sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza, in
particolare l’impossibilità di motivare la sua succinta istanza;
che pertanto il ricorso, a
prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con
quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva infondato;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 16 febbraio 1996
__________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr.60.-, sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo della Magliasina
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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