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Numero d'incarto:
16.1996.156
Data decisione, Autorità:
07.01.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00156
Lugano
7 gennaio 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 20 dicembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 18 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa
con istanza 10 giugno 1996 da
patr.
dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’349.60
oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con l’istanza in esame
__________ ha chiesto la condanna della sua datrice di lavoro al pagamento di
fr. 1’349.60 oltre accessori a saldo delle sue spettanze salariali, maturate
nel corso del 1995;
che il pretore ha accolto
l’istanza con sentenza intimata alle parti il 18 novembre 1996;
che il 4 dicembre
successivo la convenuta scriveva in lingua tedesca al pretore chiedendo una
traduzione della decisione al fine di poter tempestivamente impugnarla;
che contestualmente
__________ lamentava di non aver potuto essersi espressa compiutamente in sede
di contraddittorio poichè il suo rappresentante non conosce l’italiano, mentre
la discussione si è svolta per lo più in quella lingua;
che con comunicazione 6
dicembre 1996 il pretore negava la sua competenza a tradurre la sentenza,
avvertendo la convenuta che il termine di impugnazione è di 10 giorni;
che, sempre in lingua
tedesca, con invio postale 20 dicembre 1996, __________ presentava formale
ricorso contro la decisione 18 novembre 1996 (“erheben wir hiermit Einspruch gegen
das von Ihnen gefällte Urteil”) che asserisce di aver ricevuto soltanto il
giorno 26 successivo;
che il ricorso appare così
tardivo onde questa Camera non ritiene più necessario di assegnare alla
ricorrente un termine per tradurre in lingua italiana le allegazioni ricorsuali
in conformità con l’art. 142 cpv. 3 CPC;
che la ricorrente neppure
pretende di aver salvaguardato il termine ricorsuale di dieci giorni con
l’invio del suo scritto 4 dicembre 1996, a dipendenza del chiaro contenuto
interlocutorio del medesimo;
che malgrado le sue
richieste alla ricorrente va rammentato l’art. 117 cpv. 1 CPC secondo cui il
processo deve svolgersi in lingua italiana, onde avrebbe semmai dovuto fin
dall’inizio premunirsi in tal senso;
che data la particolarità
della fattispecie il ricorso può essere evaso in applicazione dell’art. 313 bis
CPC (rinvio art. 331 cpv. 1 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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