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Numero d'incarto:
16.1996.138
Data decisione, Autorità:
28.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00138
Lugano
28 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 13 novembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 5 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 12 gennaio 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’755.- oltre
accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 5 agosto
1996 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, accogliendo l’istanza
inoltrata dalla ditta __________ nei confronti di __________, ha condannato
quest’ultimo al pagamento di fr. 2’755.- oltre accessori a saldo della fattura
2 dicembre 1994 (doc. D) emessa dall’istante per la fornitura di 3000 penne a
sfera BIC, pretesa che il convenuto, assente al contraddittorio, non ha
contestato;
che
con scritto 13 novembre 1996 __________ ha dichiarato di volere ricorrere
contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 328 cpv.
1 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una
procedura inappellabile si propone entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza;
che quindi il ricorso
spedito il 15 novembre 1996 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo;
che in ogni caso, a
prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile poiché non
adempie ai requisiti di cui all’art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale l’atto ricorsuale
deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di
fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato;
che infatti, dal contenuto
dello scritto 13 novembre 1996 non si evince nessuna censura nei confronti
dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente contestata la
decisione sulla base della lettera 28 febbraio 1996 __________, lettera la
cui produzione è peraltro inammissibile ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 13 novembre 1996 di __________ è irricevibile.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di
__________.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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