Civil jurisdiction over hospital billing dispute

16.1996.10Outro Tribunal15 de out. de 1996Modified

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Resumo

The Civil Cassation Chamber held that a dispute over unpaid hospital services is governed by private law and therefore falls within civil jurisdiction, even though the hospital performs a public-service function and invoices by tariff. It annulled the pretore’s order declining jurisdiction, held that the first-instance court must hear the merits, and remanded the file. The appellant succeeded, so the respondent was ordered to pay the costs of the cassation proceedings and CHF 200 in party compensation.

Regest

Art. 327 lett. b CPC; civil jurisdiction over a claim for payment of hospital services: the decisive criterion is the legal nature of the contractual relationship, not the public character of one party. Medical treatment, hospitalization and related services are typically private-law prestations because they are selected or agreed with the patient and require the patient's consent (Art. 7 cpv. 1 LProm salute). The fact that the provider is a public hospital or uses a tariff system does not transform the relationship into public law. If the lower court wrongly declines jurisdiction, the cassation court annuls the judgment; lacking competence to decide the merits itself, it remands the file to the first judge (Art. 332 cpv. 2 CPC).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.10

Data decisione, Autorità: 15.10.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00010

Lugano 15 ottobre 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da


patr. dallo studio legale __________

contro

la sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 settembre 1994 nei confronti di


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’449.30 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Faido, domande sulle quali il primo giudice non si è pronunciato avendo respinto in ordine l’istante a motivo della sua incompetenza,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio - dinanzi al Pretore del Distretto di Leventina - __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’499.30 a saldo di fatture emesse per prestazioni da questa usufruite durante la sua degenza presso __________ di __________ nel periodo dal 13 gennaio al 12 febbraio 1994;

che la convenuta, eccependo preliminarmente la competenza del pretore, si è opposta alla pretesa avversaria contestandone il benfondato;

che con il querelato giudizio il pretore, senza giudicare il merito della domanda, l’ha respinta in ordine dichiarandosi non competente a dirimere la vertenza, trattandosi di una questione rilevante del diritto pubblico: egli ha infatti ritenuto determinante in tal senso la personalità giuridica dell’ istante e il fatto che questi, offrendo ai cittadini l’assistenza sanitaria, assolve un compito di interesse pubblico impostogli dalla Legge sugli ospedali pubblici;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b CPC: il ricorrente rimprovera al pretore di aver negato la propria competenza qualificando erroneamente di diritto pubblico il rapporto tra le parti;

che con osservazioni 20 febbraio 1996 la controparte propone la reiezione del gravame;

che controversa nella concreta fattispecie è la questione relativa alla giurisdizione competente a dirimere la vertenza, la scelta del diritto applicabile intervenendo solo successivamente e non essendo di principio preclusa al giudice civile l’applicazione di norme di diritto pubblico cantonale (DTF 122 III 101 segg.);

che per determinare a quale giurisdizione - civile oppure amministrativa - dev’essere sottoposta la vertenza tra un privato e un ente pubblico (in concreto l’__________), occorre indagare sulla natura del rapporto contrattuale sorto tra le parti, mentre indifferente è la natura pubblica di una di esse (Moor, Droit administratif, 1994, pag. 129; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 1, n. 22);

che per loro natura, le prestazioni fornite dall’istante (esami clinici, cure mediche, degenza ospedaliera, ecc.), ancorché rese obbligatorie per l’organizzazione ospedaliera cantonale nei confronti dei pazienti in virtù della Legge sugli ospedali pubblici, sono tipiche di un rapporto contrattuale di diritto privato in quanto scelte o comunque concordate con il paziente;

che infatti, per l’esecuzione di qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) proposta dal personale medico, è necessario il consenso del paziente

(art. 7 cpv. 1 Legge sulla promozione della salute;Schluep, Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in Comm. di Basilea, vol. I, n. 344 e 356);

che, in altri termini, nella trattativa che precede la terapia, l’ospedale, rispettivamente i medici preposti alla cura dei pazienti, non intervengono come detentori del potere pubblico e quindi non hanno competenza di imporre unilateralmente le proprie decisioni;

che è irrilevante ai fini della qualifica della natura giuridica del rapporto creatosi tra le parti il fatto che l’istante proceda alla fatturazione delle proprie prestazioni sulla base di un tariffario dallo stesso stabilito, trattandosi semplicemente di un mezzo di computo utilizzato per altro da numerose categorie professionali estranee al settore pubblico;

che di conseguenza, il giudizio pretorile che ha negato a torto la competenza della giurisdizione civile a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato in virtù dell’art. 327 lett. b CPC;

che a titolo abbondanziale va rilevato che in una recente decisione il TF ha confermato - siccome non arbitraria - una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo con la quale questi si era dichiarato incompetente a decidere una vertenza di natura pecuniaria sorta tra un medico e __________, non potendo quest’ultimo essere equiparato allo Stato ai sensi dell’art. 71 LPamm (RDAT 1995 II, pag. 58 segg.);

che quindi, qualora non si volesse ammettere neppure la competenza del pretore, ci si potrebbe trovare confrontati ad un conflitto negativo di competenza che alcuni autori risolvono a favore dell’autorità giudiziaria piuttosto che di quella amministrativa (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, n. 1841);

che, ai sensi dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera non è competente a giudicare il merito della lite, dovendo rinviare gli atti della causa al pretore per tale incombente;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Leventina è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-,

sono poste a carico di __________ la quale rifonderà __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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