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Numero d'incarto:
16.1995.97
Data decisione, Autorità:
19.06.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00097
Lugano
19 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per statuire sulla domanda di revisione 16 maggio 1995 presentata da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 8 maggio 1995 della Camera di cassazione civile, inc. no. 16.95.31,
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 23 novembre 1994 da
patr.
dall’avv. __________
preso
atto della risposta 8 giugno 1995 dell’istante;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con decisione 30 gennaio 1995 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, promossa il 23
novembre 1994 da __________ nei confronti di __________, ritenendo comprovata
l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nell’assegno datato 20
dicembre 1993 al quale l’escusso non ha opposto alcuna valida eccezione ai
sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF;
che
con sentenza 8 maggio 1995 questa Camera ha respinto il ricorso per cassazione
presentato il 1° febbraio 1995 da __________confermando il giudizio pretorile;
che
con allegato 16 maggio 1995 __________ chiede la revisione della sentenza 8
maggio 1995 prolata dalla scrivente Camera a motivo che la stessa sarebbe il
frutto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa;
che
egli ribadisce essenzialmente l’errore già commesso in prima sede nel senso che
il giudizio contestato, con il quale questa Camera ha negato all’assegno
bancario 20 dicembre 1993 il carattere di riconoscimento di debito
condizionato, ritenendo che questo fosse stato emesso il 20 dicembre 1993, è il
frutto di un‘errata interpretazione e lettura dello scritto 11 novembre 1993
dal quale risulterebbe che l’assegno in questione era stato emesso già al momento
della sottoscrizione di quest’impegno da parte del procedente __________;
che
con scritto 8 giugno 1995 la controparte postula la reiezione della domanda di
revisione poichè considera che la data dell’ assegno deve corrispondere a
quella dell’effettiva emissione;
che
giusta l’art. 340 lett. d CPC, disposto sul quale si basa la domanda in esame,
la revisione di una sentenza può essere chiesta se questa è il frutto di un
errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa;
che
vi è errore ai sensi del menzionato disposto quando la decisione è fondata
sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita;
che
nel caso concreto la domanda di revisione merita di essere accolta;
che
nel precedente giudizio questa Camera è infatti incorsa in errore concludendo
alla sottoscrizione dell’assegno bancario in oggetto in data 20 dicembre 1993,
circostanza questa chiaramente smentita dallo scritto 11 novembre 1993 di
__________ nel quale si fa esplicito riferimento all’assegno che ci occupa che
risulta già essere stato emesso, anche se con data posteriore, e consegnato
allo stesso __________ al momento della sottoscrizione del suo impegno di
consegna della merce entro termini precisi;
che
questa circostanza, deducibile come visto da una corretta lettura del doc. D,
comporta una modifica sostanziale del giudizio nel senso che deve essere
riconosciuto il carattere condizionato del riconoscimento di debito prodotto
dal procedente in quanto la possibilità di riscossione del medesimo, e quindi
la sua esigibilità, è condizionata alla consegna della merce indicata nello
scritto 11 novembre 1993 ad opera di __________ entro termini prestabiliti,
pena la possibilità per __________ di revocare il suo impegno di pagamento;
che
- riguardo alla censura mossa in questa sede da __________ - ai fini della
validità formale dell’assegno, la data che figura sul medesimo non deve
necessariamente essere identica a quella della sua emissione essendo
riconosciuta la liceità anche di assegni pre o post datati (Honsell/Vogt/Wiegand,
Obligationenrecht II, 1994, N. 12 ad art. 1100 CO); scopo dell’indicazione di
una data è unicamente quello di determinare la data a far tempo dalla quale
diviene esigibile il pagamento;
che
per giurisprudenza e dottrina costanti il riconoscimento di debito subordinato
al verificarsi di una o più condizioni legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto
adempimento (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p.338);
che
nella concreta fattispecie l’esigibilità del credito oggetto dell’assegno 20
dicembre 1993 era subordinata alla prova da parte di __________ di aver
consegnato tempestivamente la merce a __________, prova che egli non ha fornito
tantomeno con il riferimento.alle fatture doc. B e C di cui al verbale di
udienza 30 gennaio 1995, ritenuto che la fatturazione in quanto tale non prova
ancora che la merce menzionata, che peraltro non è dato di sapere se sia la
stessa di quella indicata nello scritto 11 novembre 1993, sia stata
effettivamente fornita;
che
alla luce di quanto sopra esposto la sentenza 8 maggio 1995 di questa Camera,
frutto di un errore risultante dai documenti di causa, deve essere annullata;
Per
i quali motivi,
richiamate
le norme di legge menzionate
pronuncia:
A. La
domanda di revisione 16 maggio 1995 presentata da __________ è accolta.
Di
conseguenza la sentenza 8 maggio 1995 della Camera di cassazione civile è
annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 1° febbraio 1995 di __________ è accolto.
Conseguentemente
la sentenza 30 gennaio 1995 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 5 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
“1.
L’istanza 23 novembre 1994 di __________ è respinta.
- La tassa di fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, rimane
a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.- a titolo di ripetibili.”
B. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipate da
__________ nell’ambito del ricorso per cassazione, vanno poste a carico di
__________ con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 180.- a titolo di
ripetibili di questa sede ricorsuale.
C. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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