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Numero d'incarto:
16.1995.93
Data decisione, Autorità:
08.06.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00093
Lugano
8 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 maggio 1995 errroneamente presentato
come appello da
contro
la
sentenza 28 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 giugno 1994 da
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’131.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 15 giugno 1994 __________, titolare di un negozio specializzato
nella riparazione e vendita di radio e televisori, ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’131.- a saldo delle
fatture 30 ottobre e 29 novembre 1993 emesse in relazione a prestazioni da lui
svolte a favore della convenuta e meglio per la riparazione di un videoregistratore
e per la sistemazione dell’ antenna di un televisore;
che
la convenuta nulla ha eccepito in merito alla qualità del lavoro svolto
dall’istante rinunciando a comparire alle due udienze indette per la
discussione dell’istanza;
che
con il querelato giudizio il pretore, giudicando sulla base degli atti in suo
possesso, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG,
__________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento;
la ricorrente rimprovera al primo giudice una violazione del suo diritto di
essere sentita per il fatto che alla prima udienza le è stata negata la
possibilità di farsi rappresentare dal marito regolarmente comparso. In merito
alla sua mancata partecipazione alla seconda udienza l’insorgente rimprovera al
primo giudice di non aver considerato quale formale richiesta di rinvio lo
scritto 14 marzo 1995 presentato dal marito direttamente alla cancelleria della
Pretura;
con
osservazioni 26 maggio 1995 la controparte esprime le proprie considerazioni a
sostegno del giudizio impugnato;
che
in merito alla ricevibilità del ricorso va rilevato che per costante
giurisprudenza di questa Camera anche se carente del motivo di cassazione
invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è
comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a
fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità
sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 329, n. 5);
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame rimproverando sostanzialmente al pretore la
violazione di norme di procedura, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
erronea di atti di causa o di prove;
che
secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che
nella concreta fattispecie le argomentazioni contenute nel ricorso in merito
alla qualità del lavoro svolto da __________ siccome proposte per la prima
volta in questa sede e quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC, non possono essere ritenute;
che
alla prima udienza indetta per la discussione dell’istanza il 29 novembre 1994
la convenuta ha rinunciato a partecipare lasciando che fosse suo marito a
presenziare alla discussione;
che come correttamente
ritenuto dal primo giudice questi non aveva la legittimazione a rappresentare
la moglie non trattandosi di un caso di applicazione dell’art. 64 bis CPC e
neppure risultando che egli abbia agito sulla base di una speciale
autorizzazione nell’ambito dell’art. 166 CC;
che
per quanto attiene alla seconda udienza che ha avuto luogo il 14 marzo 1995,
non può essere accolta la tesi ricorsuale secondo la quale vi sarebbe stata una
tempestiva richiesta di rinvio della stessa; infatti, pur volendo considerare
lo scritto 14 marzo 1995 quale richiesta di rinvio, pacifico è che questa
richiesta, giunta alla Pretura poche ore prima dell’udienza, è da considerare
tardiva, motivo questo di reiezione della domanda di rinvio ai sensi dell’art.
136 cpv. 2 CPC; ne discende che la decisione del primo giudice di procedere nei
suoi incombenti non può essere censurata;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 9 maggio 1995 __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.-
b)
spese fr
50.-
T
o t a l e fr.
150.-
già
anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 60.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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