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Numero d'incarto:
16.1995.7
Data decisione, Autorità:
13.09.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00007
Lugano
13 settembre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 dicembre 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 21 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile
promossa con istanza 20 luglio 1994
da
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 7’616.85 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF
di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel corso del mese
di settembre 1992 la __________, società attiva nella lavorazione e nel
commercio di prodotti metallici e siderurgici, ha fornito alla ditta __________
una certa quantità di laminato tondo di varie misure per un prezzo complessivo
di Lit. 6’566’250.-, importo fatturato in data 11 settembre 1992 (doc. C). Da
qui l’inoltro da parte della venditrice della sua istanza 20 luglio 1994
tendente all’ ottenimento del pagamento di fr. 7’616.85 oltre accessori a saldo
della fattura.
L’acquirente si è opposta
al pagamento della pretesa avversaria contestando la conformità del laminato
tondo da lei scelto rispetto a quello fornito. Oppone inoltre in compensazione
il danno da lei patito in considerazione dei difetti della cosa e quantificato
in fr. 6’209.50, importo corrispondente a quanto addebitatole dalla ditta
__________ alla quale il laminato in contestazione era destinato, e al danno
proprio subito a dipendenza del fermo della macchina utilizzata per la lavorazio-
ne del laminato in contestazione.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, ritenendo applicabile alla presente fattispecie il
diritto italiano, ha accolto l’istanza non avendo la convenuta provato
l’esistenza di difetti nella merce fornitale e in ogni caso avendo notificato
tardivamente la loro esistenza.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31
gennaio 1995 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento.
La ricorrente, basandosi
sul titolo di cassazione di cui all’art,. 327 lett. g CPC rimprovera al primo
giudice di aver arbitraria-mente valutato le prove ed erroneamente applicato il
diritto italiano anzichè quello svizzero.
Con osservazioni 27
gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di
un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- La questione
sollevata dall’insorgente in merito al diritto applicabile può rimanere
irrisolta, ritenuto che sia applicando il diritto svizzero, sia in virtù del
diritto italiano, sia ancora in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l’11
aprile 1980 come sembra essere il caso, nulla cambia alla sostanza dei fatti e
all’esito della vertenza.
Infatti, ritenuto che
oggetto del contendere è un’azione di garanzia per difetti nell’ambito di un
contratto di compravendita, tutte queste normative sono identiche su un punto
che è quello della prova del difetto e della sua notifica tempestiva o comunque
entro un termine ragionevole (art. 38 CV); in particolare nel caso di specie,
la __________ non ha fornito nemmeno la prova dei difetti.
- A fondamento del
proprio gravame la ricorrente invoca l’arbi-traria valutazione delle prove con
particolare riferimento all’ accertamento del giudice di prime cure secondo il
quale non sarebbe stata fornita la prova dell’esistenza di difetti nella merce
e che in ogni caso questi difetti non sarebbero stati notificati
tempestivamente.
A mente dell’insorgente
questa conclusione del primo giudice sarebbe smentita dalle risultanze
istruttorie, in special modo dalle deposizioni dei testi __________, __________
e __________ dalle quali si evince che il materiale fornito non era idoneo e
neppure conforme a quanto ordinato.
Orbene, questa
interpretazione delle risultanze istruttorie rappresenta semplicemente una
diversa versione dei fatti più favorevole all’insorgente, senza che ciò basti a
dimostrare che quella del primo giudice sia errata o insostenibile.
Al contrario,
l’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice è
sicuramente quella più attendibile e vicina alla realtà dei fatti.
In effetti, nell’ambito di
un’azione di garanzia, all’acquirente compete, secondo tutte le normative di
cui si è detto, l’obbligo di una verifica tempestiva della cosa e della
notifica dei difetti riscontrati al venditore.
Determinante prima ancora
della verifica della tempestività della notifica dei difetti è comunque la loro
esistenza, esistenza che deve essere provata dalla parte che si prevale del
difetto.
Nella concreta
fattispecie, incombeva quindi alla ditta acquirente provare che la merce
ricevuta non era conforme a quella da lei ordinata o che la stessa presentava
dei vizi tali da renderla inidonea all’uso cui è destinata o che ne
diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Simile prova non è però
stata fornita dalla ricorrente.
Dalle tavole processuali, ivi
comprese le deposizioni testimoniali alle quali fa riferimento l’insorgente, si
evince chiaramente che da parte della ditta acquirente non vi è stata una
verifica del laminato tondo in contestazione (cfr. teste __________), merce che
è stata in un primo tempo lavorata dalla ditta __________ e in seguito ceduta,
per ulteriori trattamenti, alla ditta _________ (cfr. teste __________).
Se contestazioni vi sono
state, queste sono state sollevate dalla ditta __________ alla quale la merce è
stata venduta da parte della convenuta.
Ora, è pacifico che il
rapporto contrattuale che vincolava la convenuta alla ditta __________ non può
essere opposto alla ditta venditrice del tutto ignara, per quanto risulta dalle
risultanze istruttorie, delle esigenze di lavorazione di quest’ ultima.
A questo proposito non può
essere esaminata, in quanto proposta per la prima volta in questa sede e quindi
tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la tesi sollevata dalla ricorrente
e attinente alla problematica relativa alla notifica dei difetti nel rapporto
tra compratore e rivenditore.
- Non v'è così motivo
per annullare la sentenza impugnata.
Da ultimo occorre rilevare
che la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe fondato il
proprio giudizio sulle condizioni generali di vendita che, come risulta dal
giuramento decisorio al quale il legale della ricorrente è stato sottoposto,
non le sarebbero state inviate, è del tutto pretestuosa. Infatti, il
riferimento ha carattere indicativo, a conforto delle conclusioni del giudice,
fondate sulle ben altre risultanze istruttorie.
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione della __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.-
b)
spese fr. 50.-
T o t a l
e fr. 400.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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