Cassation appeal allowed for lack of standing

16.1995.54Outro Tribunal26 de abr. de 1995Modified

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Resumo

The Civil Cassation Chamber allowed the appeal against a Blenio district magistrate's summary enforcement judgment granting definitive lifting of opposition for CHF 3,150 in court-cost claims. It held that the first-instance petition was insufficiently precise as to the applicants, but this defect was not nullity. The decisive point was that, under the prior merits judgments, the applicant who acted could not sue alone to collect the costs, because the judgments established solidarity only among the debtors, not a single creditor's standing. The court therefore annulled the lower judgment and dismissed the petition, reallocating costs against the applicants and the appellant.

Regest

Art. 292 let. b CPC, art. 65 cpv. 3 CPC, art. 327 lett. g CPC, art. 332 cpv. 2 CPC; precision of the parties and defects of representation in summary proceedings for definitive lifting of opposition. A petition must designate the parties precisely, but an imprecise designation does not entail nullity; it is an annulability defect only if prejudice results. The court must examine ex officio whether the claimant has substantive standing to sue. Standing cannot be inferred from a collective designation when the underlying merits judgments do not confer on one co-creditor alone the right to enforce the claim. Omission of the written power of attorney likewise does not cause nullity, but only possible annulability.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.54

Data decisione, Autorità: 26.04.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00054

Lugano 26 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 1994 promossa da


patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

Con istanza 28 luglio 1994 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’150.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte delle spese e tasse di giustizia riconosciute alla parte instante con sentenze 23 luglio e 2 agosto 1991 del Pretore di Blenio e poste a carico dell’escusso.

All’udienza 26 settembre 1994 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un proprio credito di importo non precisato, ma superiore e relativo a prestazioni da lui svolte per la cura e il mantenimento dei fondi di proprietà della CE fu __________ per la quale sosteneva di essersi pure assunto oneri fiscali e assicurativi. Il convenuto ha inoltre contestato la legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare gli istanti.

Con il querelato giudizio il primo giudice, non ritenendo compro-vate le eccezioni di compensazione e di carenza di legittimazione del rappresentante sollevate dall’escusso, ha accolto l’istanza.

Con il presente tempestivo gravame __________ postula l’annullamento della decisione pretorile per il fatto che questi non avrebbe accolto l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante degli istanti.

Con osservazioni 4 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, la sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

  2. Secondo l’art. 292 lett. b CPC l’istanza deve contenere l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio.

Nella concreta fattispecie è indubitabile che l’istanza così come formulata, ossia con l’indicazione “__________ ”, non permette di individuare con sufficiente chiarezza l’identità delle persone che, oltre al denominato __________, si sono fatte promotrici di una procedura di incasso e di rigetto dell’opposizione nei confronti di __________.

Se è ben vero che la designazione __________ e __________ non comporta l’anonimità dell’azione poichè indica con chiarezza almeno una persona (II CCA 28 maggio 1993 in re G. AA/R), è altrettanto vero che l’esigenza di una formulazione precisa della parte istante è un requisito di natura processuale. Il mancato ossequio di tale requisito non comporta la nullità dell’atto non trattandosi di un’eventualità prevista dall’art. 142 CPC, ma semmai l’annullabilità dello stesso a condizione che alla parte che se ne prevale sia derivato un pregiudizio (Sträuli/Messmer, ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 1982, § 108 N. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, art. 165, n. 3).

L’indicazione __________ e __________ (che è una pura indicazione di comodo nella pratica forense per designare che una parte del processo è costituita di più attori o di più convenuti) non ha nessun significato concreto: dice il nome di uno dei litisconsorti ma non descrive chi siano gli altri, ovvero tutte le parti del processo. Tant’è che nelle due cause di merito precedenti - sfociate nelle sentenze 23 luglio e 2 agosto 1993 - __________ è comparso davanti al pretore con tutti i litisconsorti individuati con nome e cognome.

Tuttavia non si giustifica l’applicazione dell’art. 143 CPC poichè se è verificata la presenza di un atto contrario alla procedura, il ricorrente non è in grado di far valere un pregiudizio che gliene deriverebbe.

  1. Si pone, per contro, un problema di diritto sostanziale. Infatti, d’ufficio, il giudice è tenuto a verificare la legittimazione delle parti, trattandosi di un presupposto non di solo carattere formale ma che attiene all’applicazione del diritto sostanziale (II CCA 30 marzo 1993 in re P./G. e riferimenti ivi contenuti)

Nella concreta fattispecie il pretore avrebbe quindi dovuto verificare la legittimazione di __________ ad agire in giustizia da solo, ossia prescindendo da tutti i liteconsorti che egli non nomina nelle sue comparse. Quest’operazione può essere compiuta esclusivamente sulla base delle precedenti sentenze di merito (23 luglio e 2 agosto 1993 dello stesso pretore). In virtù di quei dispositivi egli non era autorizzato a incassare, da solo, dai convenuti le spese giudiziarie presumibilmente anticipate dagli attori. Infatti nel dispositivo no. 3 della seconda sentenza il pretore ha chiaramente deciso l’esistenza di un rapporto di solidarietà unicamente tra i convenuti, __________ e __________, per quanto riguarda il loro debito per tassa di giustizia e ripetibili. Ciò comporta la carenza di legittimazione attiva di __________ nella presente azione giudiziaria.

  1. Per quanto attiene alla censura ricorsuale circa la mancata produzione da parte dell’avv. __________ della procura scritta, documento che giusta l’art. 65 cpv. 3 CPC deve essere allegato al primo atto di causa, va rilevato che la mancata produzione di questo documento non comporta la nullità dell’istanza, rispettivamente della sentenza, ma semmai la loro annullabilità (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 65, n. 2).

Nel concreto la questione può rimanere aperta, visto l’esito del ricorso.

  1. Nell’ambito dell’art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera di cassazione civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di __________ è accolto e la sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:

  1. L’istanza 28/29 luglio 1994 è respinta.

  2. La tassa di giustizia in fr. 180.-- è a carico dell’istante, il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 120.-- a titolo di ripetibili.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________, Questi verserà a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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