Cassation for failure to rule on claims

16.1995.53Outro Tribunal17 de nov. de 1995Annulled

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Resumo

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal upheld a cassation appeal against a Riviera pretore judgment in a neighbor dispute over plants encroaching on a boundary wall. It found a serious procedural irregularity: the first-instance judge had developed the case from an interim-relief request into an ordinary action and, in the final judgment, ruled only on the respondent's requests while failing to decide on the appellant's claims. The judgment was therefore annulled and the file remitted to the pretore. Costs and party compensation were exceptionally placed on the Canton of Ticino.

Regest

Art. 327 segg. CPC, Art. 340 lett. a CPC, Art. 332 cpv. 2 CPC; omission to decide on duly submitted claims as cassation ground. Where the first-instance court, in a procedurally irregular manner, transforms an interim-relief proceeding into an ordinary action and issues a judgment addressing only one party's requests, the failure to rule on the other party's claims constitutes an omission to decide within the meaning of the review rules and justifies cassation and remittal. In exceptional procedural circumstances, the costs may be charged to the State rather than to the opposing party (consid. relevant).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.53

Data decisione, Autorità: 17.11.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00053

Lugano 17 novembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 febbraio 1995 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 settembre (recte: novembre) 1993 da


tendente ad ottenere la condanna di __________ all’allontanamento di due piante di hibiscus e un’edera dal muro a confine della sua proprietà, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con scritto 20 luglio 1993 __________ si è rivolta al pretore, lamentando ingerenze sulla sua proprietà da parte del vicino __________, con particolare riferimento a interventi relativi al muro sito a confine delle due proprietà,

che questo scritto, al quale il pretore ha attribuito il carattere di un‘istanza di provvedimenti cautelari come risulta dall’ordinanza 22 luglio 1993, è stato intimato alla controparte con l’ordine di astenersi da qualsiasi intervento sulla proprietà _________ e con la citazione delle parti al sopralluogo e alla discussione;

che in data 9 agosto 1993, alla presenza di entrambe le parti, si è tenuto il sopralluogo durante il quale, oltre ad esprimere le loro argomentazioni e contestazioni, queste hanno esposto le rispettive domande e hanno proposto mezzi di prova a sostegno delle loro asserzioni, cosa che __________ ha fatto proponendo l’assunzione quale teste di __________ la cui audizione ha avuto luogo il 20 settembre 1993;

che con scritto 29 novembre 1993 __________ ha riproposto al primo giudice quanto già richiesto in data 26 luglio 1993, ossia l’allontanamento di due piante di hibiscus e di un’edera piantate da __________ a confine del suo fondo e sconfinanti sul medesimo;

che il primo giudice, attribuendo anche a questo scritto il carattere di istanza, lo ha notificato alle parti citandole ad una nuova discussione per il 10 gennaio 1994;

che con il querelato giudizio il pretore ha accolto la domanda formulata da __________ il 29 novembre 1993 non pronunciandosi sulle domande di __________;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6 marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;

che senza che sia necessario soffermarsi sulle singole censure della ricorrente, è di meridiana evidenza la correttezza del rimprovero fondamentale, ossia che l’iter seguito dal pretore nella trattazione della vertenza presenta particolarità di soluzioni che non trovano conforto nel codice di rito;

che infatti, inizialmente la causa è stata avviata sulla base dello scritto 20 luglio 1993 di __________, scritto che il pretore ha considerato istanza di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 376 CPC, attribuendo al procedimento il no. 66/93 sp che figura su tutti gli atti della pretura;

che, basandosi su quest’istanza, il pretore ha istruito la causa e assunto prove concernenti sia le domande dell’istante __________, formulate in modo più chiaro in sede di contraddittorio 9 agosto 1993, sia le domande esposte in quella sede da __________;

che __________, ancora in data 26 novembre 1993, veniva sollecitata dal giudice a produrre una perizia sulle questioni, oggetto del sue richieste;

che la perizia veniva prodotta alla pretura il 7 dicembre 1993 e riposta nell’inc. 66/93 sp;

che lo stesso tema è stato oggetto anche di una discussione verbalizzata il 10.1.1994 (inc. 66/93 sp) dove __________ era ancora indicata come parte istante;

che sempre nel medesimo contesto il pretore ha richiesto un’ulteriore verifica peritale, rassegnata il 10 gennaio 1994;

che, per la prima volta, il verbale 8 settembre 1994, riferito a un tentativo di conciliazione, a un sopralluogo e alla discussione finale, indica come parte istante __________, pur nello stesso processo 66/93 sp;

che la sentenza - nella “causa a procedura ordinaria inappellabile” - risponde unicamente alle richieste di __________, nemmeno sfiorando il tema delle domande poste dalla controparte;

che pertanto la domanda di interventi cautelari di __________ non solo è rimasta senza risposta, ma è sfociata in un procedimento ordinario dipendente da domande formulate dal convenuto, senza che risultino decisionI processuali atte a giustificare questo esito;

che, prescindendo da ogni altra considerazione, può essere rilevato anzitutto che il pretore ha omesso di pronunciare su domande formulate;

che, questa fattispecie, prevista come motivo di revisione dall’art. 340 lett. a CPC, invera il motivo di cassazione dell’art. 327 lett. f. CPC;

che la particolarità della presente fattispecie giustifica l’addebito delle spese e delle ripetibili di spettanza della ricorrente allo Stato del Cantone Ticino

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 24 febbraio 1994 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera è annullata e gli atti inviati al pretore in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico dello Stato del cantone Ticino, con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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