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Numero d'incarto:
16.1995.51
Data decisione, Autorità:
13.03.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00051
Lugano
13 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Spartaco
Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e
Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 1994 presentato da
contro
la
sentenza 10 ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 4 luglio 1990 da
rappr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1000.50 oltre accessori, nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con
istanza 4 luglio 1990 __________ __________ditta specializzata nel commercio di
vini, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di
fr. 1’000.50 a saldo delle fatture emesse il 24 ottobre 1998 (per fr. 408.-) e
il 6 dicembre 1988 (per fr. 592.50) a dipendenza di due forniture di vino
effettuate presso il domicilio del convenuto nei mesi di ottobre e dicembre
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver
ordinato la merce fatturata, merce per la quale egli aveva chiesto
alla ditta istante un’offerta alla quale avrebbe dovuto far seguito
la sua accettazione scritta (cfr. doc. 1), ciò che non è mai
avvenuto.
Con sentenza 10 ottobre 1994 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2,
ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa della parte istante sulla
base delle risultanze istruttorie in particolare in considerazione della
deposizione del teste __________ che ha confermato l’ordinazione telefonica
della merce da parte del convenuto.
Con tempestivo ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui agli art.
327 lett. e), f) e g) CPC.
A
fondamento del proprio gravame il ricorrente rimprovera
sostanzialmente
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto concludendo alla sussistenza di un valido
contratto di compravendita tra le parti anziché di una semplice offerta alla
quale non ha fatto seguito nessuna accettazione da parte sua.
Con
osservazioni 15 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del
gravame.
-
In
merito alle censure fatte valere dal ricorrente nel proprio gravame, occorre
rilevare che quelle attinenti alla violazione dell’art. 327 lett. e) e f) CPC
non possono essere esaminate in questa sede non essendo state minimamente
sostanziate.
-
Per
quanto attiene alla violazione dell’art. 327 lett. g CPC, una sentenza del
Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifesta-mente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
- Esaminando
la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti e delle censure
sollevate dal ricorrente, non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle
argomentazioni del Pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del
rimedio della cassazione.
La
Camera di cassazione civile, non essendo autorità di appello, non può infatti
esaminare la valutazione che il primo giudice ha fatto delle emergenze
processuali secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC) se non quando
questi apprezzamenti realizzino un’insormontabile ed indiscutibile
contraddizione con le risultanze dell’istruttoria, ciò che non si è verificato
nella concreta fattispecie.
Infatti,
dalle tavole processuali, in particolare dalla deposizione del teste
__________, rappresentante della ditta istante della quale
- va detto - il ricorrente era cliente dal 1981, si evince che l’ordinazione
dei vini in questione è stata fatta telefonicamente da __________
e che i bollettini sottoscritti dallo stesso __________ (doc. A e B) costituiscono
la conferma di tale comanda (cfr. verbale 6 marzo 1992 risposta no. 7
del teste sentito in via rogatoriale).
Alla
luce di una simile deposizione che conferma l’accordo di volontà delle
parti su tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita
(quantità e prezzo della merce), accordo che con il
suo comportamento il ricorrente non ha certo inficiato ritenuto che al
ricevimento della merce egli non ha avuto reazione alcuna se non
al momento in cui gli è stato notificato il primo precetto
esecutivo, il giudizio pretorile che ha accolto la pretesa della ditta
venditrice non può essere considerato arbitrario.
In
merito allo scritto 10 ottobre 1988 dell’insorgente, scritto che a che a suo
dire comproverebbe il mancato perfezionamento di un
contratto, occorre rilevare che il fatto per il primo giudice di aver
ritenuto determinante la deposizione del teste __________ piuttosto
che il documento in questione non può considerarsi arbitrario;
confrontato a prove divergenti il primo giudice è infatti libero
di valutarne la portata entro i limiti del suo potere di apprezzamento,
limiti che nella concreta fattispecie non sono stati oltrepassati. Ne
discende pertanto che il giudizio pretorile, in quanto suffragato dalle
risultanze istruttorie, deve essere confermato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso 24 ottobre 1994 __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tasse di giustizia fr. 80.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 100.-
già
anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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