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Numero d'incarto:
16.1995.21
Data decisione, Autorità:
16.11.1995, CCC
.
Incarto n.
16.95.00021
Lugano
16 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 8 dicembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 28 marzo 1991 da
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’995.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 28 marzo 1991
l’Impresa __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 1’995.- a saldo della fattura 25 luglio 1990 emessa per
opere da gessatore eseguite nello stabile di proprietà di quest’ultimo a
__________.
__________ si è opposto
alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un contratto di appalto
con la ditta istante, contratto che questa avrebbe invece concluso con la
__________ che si è occupata della ristrutturazione generale dello stabile.
-
Con il querelato giudizio
il pretore, basandosi sulla deposizione del teste __________, ha ritenuto che
il contratto litigioso sia stato effettivamente concluso dalla ditta istante
con il convenuto e non con la __________; il primo giudice ha quindi accolto la
pretesa di parte istante, non contestata nel suo ammontare.
-
Con il presente tempestivo
gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC.
A fondamento del proprio
gravame il ricorrente invoca l’arbitraria valutazione delle prove con
particolare riferimento all’accerta-mento del giudice di prime cure secondo il
quale i lavori eseguiti dalla ditta istante e oggetto della fattura litigiosa
(doc. B) sarebbero stati ordinati dal convenuto direttamente anzichè dalla
ditta __________.
Con osservazioni 6 marzo
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Esaminando la decisione
impugnata alla luce dei criteri sopra esposti non è possibile ravvisare nelle
conclusioni e nelle argomentazioni del pretore elementi atti a concretizzare
gli estremi del rimedio della cassazione.
Controversa nel caso
concreto è la questione di sapere a chi competano le opere da gessatore
elencate nella fattura di cui al doc. B eseguite dalla ditta istante al piano
terreno e al primo piano.
In virtù dell’art. 90 CPC
il giudice, confrontato a risultanze istruttorie che forniscono elementi
divergenti circa una determinata circostanza, quale in concreto l’identità del
committente dei lavori oggetto della fattura litigiosa, è libero di valutare la
portata delle prove fornite dalle parti facendo propria la tesi che più lo
convince a condizione che questa non sia chiaramente smentita da altre
risultanze, ciò che non è il caso in concreto.
Il fatto che il pretore si
sia basato sulla deposizione del teste __________ anzichè su altri elementi
quali l’intestazione della fattura litigiosa e del relativo richiamo di
pagamento indirizzati alla __________ anzichè al convenuto, non basta a
dimostrare l’arbitrarietà della decisione impugnata.
Dalla deposizione del
teste __________- al tempo dei fatti azionista e organo di __________- si
evince che le opere da gessatore previste nell’ambito dei lavori di riattazione
dello stabile del convenuto e per l’esecuzione dei quali egli aveva concluso un
contratto di appalto generale con la ditta __________, sono quelle indicate
nell’offerta 10 aprile 1990 (doc. 1) ai punti 6 per il secondo piano, 9 e 10
per il primo piano, 5 e 6 per il monolocale.
Di questi lavori, il teste
afferma che “il signor __________...richiese a questa ditta (n.d.r: ditta
istante) l’esecuzione della stabilitura al piano superiore, non oggetto del
nostro contratto”.
Poichè i lavori eseguiti
al secondo piano sono stati fatturati separatamente al convenuto che ha
provveduto al pagamento della relativa fattura (doc. 6), non è arbitrario ritenere
come lo ha fatto il primo giudice che gli ulteriori lavori che può aver
ordinato il convenuto sono quelli eseguiti al primo piano. A questo proposito
il significato dato dal ricorrente alla deposizione del teste constituisce
semplicemente una diversa interpretazione a lui più favorevole senza che ciò
basti a dimostrare che quella attribuitale dal pretore è arbitraria.
Al contrario, quanto
affermato dal teste corrisponde alle risultanze del confronto fra il preventivo
10 aprile 1990 (doc. 1), con la liquidazione finale (doc. 3) che a loro volta
trovano conferma nello scritto 5 ottobre 1990 della __________.
Alla luce di quanto sopra
esposto, l’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo
giudice è sostenibile ed esclude pertanto l’annullamento del giudizio
impugnato.
A titolo abbondanziale si
può osservare in merito alla fattura contestata che - a ben vedere - essa non
concerne solo lavori da gessatore eseguiti al primo piano dell’immobile. Le
parti non hanno rilevato - almeno subordinatamente - questo distinguo. Tuttavia
può confortare il fatto, a conferma della decisione impugnata, che si tratta
comunque di lavori né contemplati chiaramente dal preventivo, né esposti da
__________ in sede di liquidazione.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
20 gennaio 1995 di __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.-
b) spese fr. 20.-
T o t a l e fr. 100.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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