AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.20
Data decisione, Autorità:
01.04.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00020
Lugano
- aprile 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 13 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdi-zione
di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con
istanza 25 novembre 1993 da
patr.
Dallo studio legale __________
con
la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’000.- oltre accessori
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai convenuti
al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ ed
__________ sono comproprietari della particella no. __________RFD _________
costituita da una strada coattiva in comproprietà con i signori __________,
__________, __________ e __________.
Con istanza 25 novembre
1993 la __________ , ditta che si è occupata della pavimentazione della strada,
ha convenuto in giudizio _________ e __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 3’000.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota
parte delle spese poste a loro carico per l’esecuzione del menzionato
intervento.
I convenuti si sono
opposti alla pretesa avversaria contestando di aver conferito alla ditta
istante, direttamente o per il tramite di un rappresentante, l’incarico di
procedere ai lavori di pavimen-tazione oggetto della fattura litigiosa, lavori
peraltro non eseguiti a regola d’arte e comunque contestati nel loro ammontare
complessivo in quanto eccessivo. Essi hanno rilevato inoltre che la
pavimentazione della loro quota di coattiva era già stata prevista e compresa
nel prezzo pattuito con la ditta __________ di
_________ che si è occupata dell'edificazione della loro casa di abitazione,
circostanza questa nota agli altri comproprietari.
-
Con il querelato
giudizio il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord,
basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sulle deposizioni
testimoniali dalle quali è emersa l’accettazione da parte dei convenuti dell’
esecuzione dei lavori di pavimentazione ad opera dell’istante, ha concluso al
loro obbligo di pagamento di un quinto della fattura litigiosa. A identica
conclusione il giudice di prime cure è giunto anche applicando gli art. 671
segg. CC.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25
gennaio 1995 del presidente di questa Camera, __________ ed __________ sono
insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano
al giudice di aver fondato il proprio convincimento su testimonianze
inattendibili in quanto rese da persone che hanno un interesse nella lite. Nel
merito ribadiscono di non aver mai acconsentito all’esecuzione della
pavimentazione ad opera dell’istante trattandosi di lavori da loro già
commissionati e pagati alla ditta __________, appaltatrice generale della loro
abitazione.
Con osservazioni 22
febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- I ricorrenti
rimproverano al primo giudice di essersi riferito alle deposizioni dei testi
__________, _________ e __________, sentiti con delazione di giuramento,
nonostante avessero un interesse nella vertenza a dipendenza della loro qualità
di comproprietari della strada sulla quale sono stati eseguiti i lavori
litigiosi, quindi condebitori solidali nei confronti dell’istante.
Questa censura, a
prescindere dalla sua tardività non essendo mai stata sollevata né al momento
dell’assunzione dei testi né in sede di conclusioni, è infondata.
Anzitutto non può essere
condivisa la censura di nullità della deposizione dei tre testimoni,
comproprietari della strada, fondata sull’art. 238 bis CPC. E’ vero infatti che
quella norma prevede esplicitamente la nullità della prova, in presenza di
inosservanza delle disposizioni relative all’assunzione dei testi (art. 228,
234 cpv. 3 e 4 CPC), ma va precisato che l’art. 234 cpv. 3 fa esclusivamente
obbligo al giudice di chiedere al teste - fra l’altro - se ha da sperare un
utile oppure da temere un danno dall’esito del processo: orbene, per tutti i
testi risulta dal verbale che essi si sono dichiarati “indifferenti” all’esito
della lite, ciò che sottintende che il primo giudice ha formulato loro la
domanda corrispondente. Ma v’é di più: mentre lo stesso art. 238 bis CPC
prevede la nullità della deposizione di un teste, escluso per legge da tale
funzione (art. 228 CPC), nulla prevede in caso di inosservanza dell’art. 229 n.
3 CPC, secondo cui sono sentiti senza delazione di giuramento coloro che hanno
un interesse nella lite.
Va comunque osservato che
scopo del giuramento è unica-mente quello di rendere più impegnativa la
deposizione, tant’è che la falsa testimonianza resa sotto giuramento è punita
più severamente in virtù dell’art. 307 cpv. 2 CP.
In altre parole, il
giuramento ha unicamente degli effetti sulla persona del teste, solennemente
ammonito a dire la verità, ma non sulla procedura. Il fatto quindi che nella
concreta fattispecie il giudice abbia sottoposto i testi al giuramento non
comporta la nullità della prova non trattandosi di un caso previsto dall’art.
238bis CPC. Poiché la deposizione testimoniale costituisce una prova tra le
altre, spetta in ogni caso al giudice valutarne il contenuto, indipendentemente
dal fatto che questa sia stata resa con o senza delazione di giuramento (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 358).
In tal senso, spetta pure
al giudice distanziarsi dal contenuto di una testimonianza quando la stessa
risulti inveritiera o poco credibile per l’esistenza di un rapporto con una
delle parti che ne possa intaccare la credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC,
art. 90, n. 19; IICCA 15 settembre 1994 in re B./B.A.)
Nella fattispecie non vi è
motivo di ritenere che l’esistenza di un rapporto di comproprietà tra i
ricorrenti e i testi __________, _________ e _________ possa aver indotto quest’ultimi
a dare una versione distorta o inveritiera dei fatti, né del resto gli stessi
ricorrenti sostengono ciò.
Ne discende che queste
deposizioni, nella misura in cui permettono al giudice di fondare il proprio
convincimento, possono senz’altro essere tenute in considerazione.
- Gli insorgenti
ribadiscono in questa sede di non aver mai acconsentito all’esecuzione dei
lavori di pavimentazione ad opera dell’istante, ragione per la quale contestano
di dover partecipare al pagamento delle prestazioni fatturate da quest’ultima.
In merito alla
problematica relativa all’esistenza o meno del consenso dei convenuti
all’esecuzione dell’opera, i dubbi espressi dal primo giudice al punto 3 della sua
sentenza non sono privi di fondamento se si pensa che nessuno dei testi
conferma l’accordo incondizionato dei convenuti all’esecuzione delle opere
litigiose da parte di una ditta diversa da quella dell’appaltatore generale
_________ e, a maggior ragione, se si considera che i convenuti, verosimilmente
a differenza degli altri comproprietari, non hanno sottoscritto l’offerta della
ditta __________ (cfr. deposizione __________).
In ogni caso, come già
avvenuto dinanzi al primo giudice, anche in questa sede la questione relativa
alla prova dell’ esistenza o meno del consenso dei convenuti può rimanere
indecisa, trattandosi di lavori necessari ai sensi dell’art. 647 c CC la cui
esecuzione poteva essere decisa dalla maggioranza dei comproprietari.
Per lavori necessari si
intendono i lavori di manutenzione, riparazione e rinnovazione destinati a
conservare il valore della cosa e mantenerla idonea all’uso (Meier-Hayoz,
Das Eigentum in Berner Kommentar, 1966, N. 47 ad art. 647; nella DTF 107
II 143 consid. 2 sono considerati necessari i lavori destinati all’eliminazione
di difetti di costruzione). Nel caso concreto, ritenuto che la pavimentazione
della strada di accesso alle abitazioni dei comproprietari si è resa necessaria
al fine di ovviare ai disagi che la strada creava agli utenti in caso di
pioggia (cfr. deposizioni _________ e __________), ben si può parlare di lavoro
necessario.
L’esito non sarebbe
comunque diverso anche volendo considerare i lavori di pavimentazione in
discussione utili anziché necessari, essendo in ogni caso data la maggioranza
qualificata richiesta dall’art. 647 d CC poiché i signori _________
rappresentano soltanto 1/10 della comproprietà. Al proposito si osserva che la
distinzione tra lavori necessari o utili deve essere effettuata in ogni singolo
caso a dipendenza delle circostanze concrete (Meier-Hayoz, op. cit., N.
22 ad art 647 c).
- Per quanto attiene
all’onere di partecipazione alle spese posto a carico dei convenuti, l’art. 649
cpv. 1 CC prevede il principio secondo il quale in difetto di un diverso
accordo - che nel caso di specie non risulta essere stato perfezionato - le
spese generate dall’esecuzione di lavori necessari, o utili che si voglia,
avviene tra i comproprietari proporzionalmente alle loro quote. Trattandosi di
un criterio di ripartizione dipendente dalla quota di comproprietà, quindi di
natura reale, questo è opponibile anche nei confronti dei terzi creditori (Rey,
Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Band I, 1991, N. 698, pag.
160).
Per questi motivi, essendo
incontestato che i convenuti sono comproprietari della strada in ragione di
1/10, essi rispondono nei confronti dell’istante limitatamente alla loro quota
parte, pari a fr. 1’500.- e non nella misura di fr. 3’000.- come erroneamente
concluso dal giudice di prime cure.
Accertato l’obbligo di
pagamento derivante dalle disposizioni sulla comproprietà (art. 647 c e 649
CC), diviene superflua la verifica dell’eventuale applicabilità delle norme di
cui agli art. 672 segg. CC.
- Accogliendo
parzialmente l'impugnazione e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art.
332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Spese e ripetibili di
entrambe le sedi seguono la soccombenza parziale delle parti mentre le ripetibili
vengono compensate.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 18 gennaio 1995 di _________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
13 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
nord è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è parzialmente accolta. Conseguentemente i
signori __________
ed __________ sono tenuti a versare
in solido alla
__________ l’importo di fr. 1’500.- oltre interessi
al 5% dal 10 marzo
1993.
- L’opposizione
interposta al PE no. __________dell’UEF di
Mendrisio è
rigettata in via definitiva limitatamente all’importo
di fr. 1’500.-
oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1993.
- Le spese e la
tassa di giustizia di fr. 250.-, da anticipare
dall’istante,
rimangono a suo carico per la metà mentre la
rimanenza deve
essere posta a carico dei convenuti in solido.
Le ripetibili sono
compensate.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr. 150.-
b) spese
fr. 50.-
T o t a l e
fr. 200.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico per la metà mentre la rimanenza deve essere
posta a carico della __________. Compensate le ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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