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Numero d'incarto:
16.1995.2
Data decisione, Autorità:
21.03.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00002
Lugano
21 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Spartaco
Chiesa, presidente,
Bruno
Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 1994 erroneamente
presentato quale appello dalla
rappr.
dallo studio legale __________
contro
il
decreto 8 settembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente da
istanza 7 settembre 1994 promossa nei confronti di
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’
escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 7 settembre 1994 la __________ ha chiesto il rigetto
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per il recupero di fr. 1’615.- oltre accessori, importo corrispondente alle
pigioni scadute per i mesi di febbraio e marzo 1994 e relative all’occupazione dell’
appartamento, del box e del posteggio esterno dello stabile sito in Via
__________ a _________ e amministrato dall’istante.
Quale
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione la parte istante ha prodotto dei
contratti di locazione (doc. A, B, e C), con i relativi moduli di adeguamento
della pigione, sottoscritti da __________ e dalla __________, agente per
mandato fiduciario;
che con decreto 8 settembre 1994 il Pretore del distretto di Lugano, sezione
5, basandosi sull’art. 97 cifra 4 CPC, ha respinto l’istanza per carenza di
legittimazione attiva della __________ per il fatto che questa, agendo per
mandato fiduciario e non quale locataria, non poteva procedere in nome proprio;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale
ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC
e 13 LOG, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda alla
discussione dell’istanza e alla decisione del merito della domanda di rigetto
dell’opposizione;
che la controparte non ha formulato osservazioni al gravame;
che il giudice che intende respingere un’azione perché alla parte
difetterebbe la legittimazione attiva, ossia il diritto a far valere in
giudizio una determinata pretesa quale titolare della stessa, deve dare alla
parte interessata la facoltà di esprimersi e apportare eventuali prove per
contrastare questa presunzione;
che agendo in questo modo il giudice non fa altro che garantire il diritto
costituzionale di essere sentito la cui violazione comporta la nullità della
procedura, a meno che le parti non hanno la possibilità di esprimersi
liberamente dinnanzi all’autorità ricorsuale e che dispone di una cognizione
piena, così che il rinvio al primo giudice sarebbe una vana formalità, (nel
nostro cantone è esclusa la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti,
prove ed eccezioni) (Rep. 1990 310 e 1980 310; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 84, n. 3; II CCA 19 settembre 1994 in re F.SA/I; 26
settembre 1994 in re F.SA/I);
che nel caso concreto il Pretore ha deciso senza sentire la parte e per
questo motivo la decisione impugnata sarebbe già da annullare (art. 142 CPC);
-
che
la capacità delle parti, da intendersi quale capacità processuale, non va
confusa con la legittimazione a far valere la pretesa invocata in giudizio;
-
che
tale legittimazione non è infatti un presupposto processuale ma invece un
elemento di diritto sostanziale la cui eventuale mancanza non permette di
respingere in ordine l’istanza ma necessita di un giudizio di merito che il
giudice emana sulla base dei fatti allegati ed accertati (Ottaviani, Le
parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17/18; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 181, n. 2 e 5);
che avendo prolato un giudizio incidentale invece che una sentenza di merito
dopo esecuzione regolare della procedura (discussione dell’istanza) il primo
giudice ha violato norme di procedura che comportano l’annullamento della
decisione in virtù dell’art. 143 cpv. 1 CPC;
-
che
pertanto con l’annullamento della sentenza si impone il rinvio dell’incarto al
pretore per l’esecuzione della procedura ai sensi dell’art. 387 CPC;
-
che
non si prelevano tasse e spese di giustizia mentre le ripetibili sono a carico
dello Stato dal momento che il ricorso, accolto, è la conseguenza di
un’iniziativa processualmente scorretta del giudice di prima istanza (II CCA
26 settembre 1994 in re F. SA/I.; I CCA 27 settembre 1993 in re
P./O.), mentre la controparte non può essere considerata soccombente non avendo
nemmeno contribuito a provocare la decisione viziata
(Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 148, n. 3);
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC e le norme di legge citate
pronuncia:
- Il
ricorso 16 settembre 1994 della __________ è accolto.
§ Di
conseguenza la sentenza 8 settembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano,
sezione 5, è annullata e l’incarto è rinviato al primo giudice per gli
incombenti di cui ai considerandi.
-
Non
si prelevano tasse o spese di giustizia mentre lo Stato del Cantone Ticino
verserà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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