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16.1995.187 ΓÇó Cassation appeal struck off after withdrawal
16.1995.187Outro Tribunal18 de mar. de 1996Dismissed
The Ticino Civil Cassation Chamber dealt with a cassation appeal against a first-instance order granting provisional lifting of opposition in debt enforcement. Before the appellate court ruled on the merits, the appellant informed the court that it was withdrawing the appeal because the parties had reached an agreement. The court therefore struck the proceedings from the docket for desistment. It further ordered the appellant to bear the entire CHF 50 costs of the cassation proceedings, while no indemnity was awarded to the respondent because it had waived any claim to it.
Art. 352 CPC; withdrawal of a cassation appeal and procedural consequences; when the appellant withdraws the remedy, especially after an agreement between the parties, the appellate court must strike the proceedings from the roll. The withdrawing party bears the procedural costs under Art. 148 CPC, unless special circumstances justify a different allocation. No party compensation is due where the respondent expressly renounces it.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.187
Data decisione, Autorità: 18.03.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00187
Lugano 18 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi eGiani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 21 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 promossa nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 ottobre 1995 da
rappr.
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’010.- oltre accessori, importo corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza BOX-economia domestica no. __________sottoscritta dalla convenuta il 16 marzo 1995 e scaduto il 14 maggio 1995 (doc. A);
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;
che la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del presidente di questa Camera;
che con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);
che le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 10);
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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