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Numero d'incarto:
16.1995.186
Data decisione, Autorità:
18.03.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00186
Lugano
18 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1995 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 21 novembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto
di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 9 ottobre 1995
da
__________ rappr. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 9 ottobre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via
provvisoria dell’opposizione interposta dalla società __________ al PE sopra
menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’010.- oltre accessori, importo
corrispondente al premio assicurativo maturato sulla polizza BOX-economia
domestica no. __________sottoscritta dalla convenuta il 16 marzo 1995 e scaduto
il 14 maggio 1995 (doc. A);
che
con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione
sollevata dalla convenuta in merito al mancato perfezionamento di un contratto
di assicurazione (art. 1 LCA), ha accolto l’istanza;
che
la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che
al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 novembre 1995 del
presidente di questa Camera;
che
con osservazioni 2 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che
con scritto 11 marzo 1996 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di
ritirare il proprio ricorso, per intervenuto accordo fra le parti;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 CPC);
che
le spese del presente giudizio devono essere caricate interamente alla
ricorrente quale parte desistente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n.
10);
che
alla controparte non vengono assegnate ripetibili avendovi la stessa
rinunciato, come risulta dallo scritto 11 marzo 1996 dell’avv. __________
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 24 novembre 1995 della __________ è stralciato dai
ruoli per desistenza.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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