Late request to postpone hearing did not violate right to be heard

16.1995.178Outro Tribunal22 de nov. de 1995Dismissed

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The Ticino Civil Cassation Chamber rejected the debtor’s cassation appeal against the provisional lifting of objection in debt enforcement. The appellant argued that her right to be heard had been breached because the first-instance court refused to postpone the contradictory hearing. The court held that postponement requests must be timely and based on serious impediments; a request made the day before the hearing and justified only by work commitments was untimely and insufficient. The chamber therefore found no procedural violation, treated the appeal as manifestly unfounded, and ordered the appellant to pay CHF 70 in costs.

Sumário Omnilex

Art. 136 CPC, 385 ff. CPC, 387 CPC, 313 bis CPC; postponement of a hearing and summary rejection of a cassation appeal. In summary debt-enforcement proceedings, the parties’ right to be heard is safeguarded by the ordinary contradictory procedure. A request to postpone a hearing is admissible only if made in due time and supported by a serious impediment, such as illness, accident, military service, parliamentary duties, or appearance before another court. Work commitments do not normally qualify. If the request is filed only shortly before the hearing, the party bears the consequences of non-attendance; the court need not comply with the formalities applicable to timely requests. A manifestly unfounded cassation appeal may be rejected in brief reasoning without inviting the other party to comment (consid. 2–4).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.178

Data decisione, Autorità: 22.11.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00178

Lugano 22 novembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 presentato da


contro

la sentenza 31 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 settembre 1995 da


con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 settembre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 5’236.- oltre accessori;

che quale titolo di credito l’istante ha prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti il 25 marzo 1994 a tenore del quale la convenuta si riconosce debitrice nei confronti dell’ istante dell’importo di complessivi fr. 9’509.75 oltre interessi, importo che si era impegnata a restituire mediante versamenti parziali di fr. 800.- da eseguirsi puntualmente per la fine del mese, pena l’esigibilità dell’intero credito;

che con invio raccomandato 29 settembre 1995 il primo giudice ha notificato alle parti la convocazione all’udienza di contraddit-torio fissata per il 31 ottobre 1995;

che il 29 ottobre 1995 la convenuta ha inviato alla pretura un fax con il quale chiedeva il rinvio dell’udienza “causa inderogabili impegni di lavoro”;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, ha accolto l’istanza menzionando in sentenza i motivi per i quali non è stato possibile accordare alla convenuta il rinvio dell’udienza;

che con il presente gravame l’escussa è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all’udienza di contraddittorio per far valere le proprie ragioni;

che l’art. 327 lett. e CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite, diritto che nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, 1981, p. 183);

che in applicazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti a comparire;

che la procedura di cui agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC);

che l’art. 136 cpv. 1 CPC prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;

che la mancata partecipazione della convenuta all’udienza deve essere addebitata unicamente a quest’ultima ritenuta la tardività con la quale ha chiesto il rinvio dell’udienza;

che in ogni caso anche i motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio (“inderogabili impegni di lavoro”) non erano tali da permetterne l’accoglimento ritenuto il tenore dell’art. 136 cpv. 1 CPC;

che quindi la convenuta deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza;

che stante la tardività della richiesta di rinvio, pervenuta alla pretura il giorno prima dell’udienza, il giudice deve ritenersi esonerato dall’ossequiare la forma prevista dall’art. 136 cpv. 3 CPC,

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 della __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:



Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

debt enforcementprovisional lifting of objectionright to be heardpostponement requestsummary proceedingstimelinessmanifestly unfounded appealcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the refusal to postpone the contradictory hearing violated the debtor's right to be heard.

Decisão extraída

No. The postponement request was filed too late and the stated work commitments were not a grave impediment under the procedural rules.

Fundamentação extraída

In summary debt-enforcement proceedings, the hearing right is ensured by the ordinary procedural rules. A postponement must be requested in time and for serious impediments; the request here arrived only the day before the hearing and relied merely on work commitments.

Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal was manifestly unfounded and could be decided summarily.

Decisão extraída

Yes. The court could reject the appeal with brief reasoning and without inviting observations from the other party.

Fundamentação extraída

Because the challenge was untimely and substantively unconvincing, the court applied the rule allowing summary rejection of manifestly unfounded appeals.

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