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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.178
Data decisione, Autorità:
22.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00178
Lugano
22 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 novembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 31 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 27 settembre 1995
da
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 27
settembre 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per il recupero di fr. 5’236.- oltre accessori;
che quale titolo di
credito l’istante ha prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti
il 25 marzo 1994 a tenore del quale la convenuta si riconosce debitrice nei
confronti dell’ istante dell’importo di complessivi fr. 9’509.75 oltre
interessi, importo che si era impegnata a restituire mediante versamenti
parziali di fr. 800.- da eseguirsi puntualmente per la fine del mese, pena
l’esigibilità dell’intero credito;
che con invio raccomandato
29 settembre 1995 il primo giudice ha notificato alle parti la convocazione
all’udienza di contraddit-torio fissata per il 31 ottobre 1995;
che il 29 ottobre 1995 la
convenuta ha inviato alla pretura un fax con il quale chiedeva il rinvio
dell’udienza “causa inderogabili impegni di lavoro”;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
di riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, ha accolto
l’istanza menzionando in sentenza i motivi per i quali non è stato possibile
accordare alla convenuta il rinvio dell’udienza;
che con il presente
gravame l’escussa è insorta contro il predetto giudizio lamentando la
violazione del proprio diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare
all’udienza di contraddittorio per far valere le proprie ragioni;
che l’art. 327 lett. e
CPC, al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione
di natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite,
diritto che nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile
ticinese, 1981, p. 183);
che in applicazione dell’art.
387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti
a comparire;
che la procedura di cui
agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il
contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC);
che l’art. 136 cpv. 1 CPC
prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma
vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità
dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare,
impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;
che la mancata
partecipazione della convenuta all’udienza deve essere addebitata unicamente a
quest’ultima ritenuta la tardività con la quale ha chiesto il rinvio
dell’udienza;
che in ogni caso anche i
motivi addotti a sostegno della richiesta di rinvio (“inderogabili impegni di
lavoro”) non erano tali da permetterne l’accoglimento ritenuto il tenore dell’art.
136 cpv. 1 CPC;
che quindi la convenuta
deve sopportare le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza;
che stante la tardività
della richiesta di rinvio, pervenuta alla pretura il giorno prima dell’udienza,
il giudice deve ritenersi esonerato dall’ossequiare la forma prevista dall’art.
136 cpv. 3 CPC,
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
14 novembre 1995 della __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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