AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.170
Data decisione, Autorità:
27.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00170
Lugano
27 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la
sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 11 agosto 1995 nei confronti della
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 11 agosto 1995 il __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dalla __________ al PE sopra menzionato
notificatole per il recupero di fr. 5’315.85, importo corrispondente
all’imposta comunale 1992 oltre interessi e accessori;
che
quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 12
aprile 1994 relativa all’imposta cantonale 1992
(doc.
B), regolarmente passata in giudicato, il conteggio allestito dall’istante l’11
agosto 1995 (doc. C) con l’indicazione “cresciuto in giudicato” e altri due
conteggi, uno contenente i dati di imposizione cantonale (doc. D) e l’altro il
calcolo degli interessi di mora (doc. E);
che
all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non
considerando la documentazione agli atti un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF, in particolare non essendovi agli atti una decisione formale
legittimante l’istante a procedere al prelievo dell’imposta comunale e non
potendo a tal fine supplire i conteggi prodotti dall’istante in quanto non
intimati al contribuente e non menzionando i rimedi di diritto;
che con il presente
tempestivo gravame il __________
è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annulla-mento; il ricorrente rimprovera in
sostanza al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale
negando alla documentazione allegata all’istanza il carattere di titolo
esecutivo;
che la documentazione
prodotta per la prima volta con il ricorso (facsimile bolletta comunale) deve
essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che
vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità
(DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che
in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può
essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti:
regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua
intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che
l’art. 222 della vecchia LT (in seguito vLT), applicabile alla presente
fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT,
sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle
autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai
sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 243 vLT
legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle
persone fisiche, un’imposta sull’ utile e sul capitale delle persone
giuridiche, un’imposta immo-biliare e un’imposta personale;
che in quest’ambito il
Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato
al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da
questo prevista;
che secondo la LT
l’imposta comunale è prelevata in un percento dell’imposta cantonale base,
ossia in funzione del moltiplicatore che viene stabilito annualmente dal
Municipio (art. 246 cpv. 1 vLT e art. 162 LOC);
che
proprio perchè trattasi di un’imposta derivata le cui basi e parametri di
calcolo sono predefiniti, i Comuni non emettono delle decisioni formali, come
preteso dal primo giudice, ma si limitano a notificare al contribuente la
bolletta d’imposta;
che
nel caso concreto il convenuto non ha impugnato la notifica di tassazione 12
aprile 1994 relativa all’imposta cantonale 1992 che, come detto, costituisce la
base di calcolo dell’imposta comunale, ragione per la quale una contestazione
del quantum d’imposta comunale non è più proponibile;
che
la decisione impugnata che ha negato il rigetto definitivo dell’opposizione non
potendo equiparare la documentazione agli atti a una bolletta comunale, ossia a
un valido titolo esecutivo, non può essere condivisa;
che
infatti, ritenuto che per la maggior parte dei Comuni ticinesi, tra i quali
quello di __________, la bolletta d’imposta viene allestita ad opera del Centro
cantonale di informatica ____________________ e dallo stesso notificata al
contribuente, per il Comune diviene pratica-mente impossibile produrre in
giudizio una copia di simile documento;
che
quindi, a comprova dell’ammontare del proprio credito di imposta, il Comune può
solo produrre, oltre evidentemente alla notifica di imposta cantonale passata
in giudicato che indica l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 6’583.95
non più contestabile), un conteggio simile a quello che ci occupa sul quale
figura il moltiplicatore di imposta in vigore nel __________ nel 1992 (75%),
dati questi sufficienti per la verifica del credito di imposta di spettanza del
Comune;
che per quanto attiene
agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art.
219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta
comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura
richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;
che
ne discende che la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escussa
non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al
contraddittorio, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in
esecuzione;
che
la decisione impugnata deve quindi essere annullata ricorrendo gli estremi dell’art.
327 lett. g CPC;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il
ricorso per cassazione 3 novembre 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta
__________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
- La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere
posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere
all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.
II. Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- vanno poste a carico
della __________ la quale rifonderà al __________ l’importo di fr. 100.- quale
indennità di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster