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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.163
Data decisione, Autorità:
20.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00163
Lugano
20 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 31 ottobre 1995 presentato nella forma
dell’appello da
patr.
contro
il
decreto di stralcio 23 ottobre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 giugno 1995 nei confronti di
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’856.80 oltre accessori, domanda
sulla quale il primo giudice non si è pronunciato decretando la nullità
dell’istanza per mancanza di un presupposto processuale quale la legittimazione
del rappresentante,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 30
giugno1995 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 3’856.80 oltre accessori;
che in sede di
contraddittorio la convenuta ha eccepito in limine litis la carenza di
legittimazione del rappresentante legale dell’istante nella persona del lic. iur
__________ in quanto non iscritto nell’Albo dei praticanti del Cantone Ticino;
che con decreto 23 ottobre
1995 il primo giudice, accertata la carenza di legittimazione del lic.iur__________,
ha stralciato la causa dai ruoli, considerata la nullità di tutti gli atti
processuali;
che con il presente
tempestivo gravame, che deve essere trattato quel ricorso per cassazione in
virtù dei combinati art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente concluso alla carenza di legittimazione processuale del lic.iur.
__________, esclusione che a dire del ricorrente non trova riscontro in nessuna
norma di legge;
che per quanto attiene
alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per
costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del
motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d
CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con
evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa
individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma
legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);
che nella fattispecie, il
titolo di cassazione sul quale il ricorrente basa implicitamente il suo gravame
è quello dell’errata applicazione di norme di diritto formale, violazione
sanzionata dall’art. 327 lett. g CPC: da qui la ricevibilità del ricorso;
che la legittimazione del
rappresentante della parte è un presupposto processuale che il giudice, in caso
di dubbio, deve esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC);
che controversa nella
fattispecie è la legittimazione quale rappresentante dell’istante del lic. iur.
__________, praticante presso lo studio legale dell’avv. __________;
che per l’art. 64 CPC
quali patrocinatori possono fungere, oltre agli avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone, anche i praticanti ai quali è concesso
di esercitare la rappresentanza processuale sotto la vigilanza dell’avvocato
presso il quale esercitano la pratica (art. 64 cpv. 3 CPC);
che per poter svolgere la
pratica legale il praticante deve fare istanza scritta alla Camera per
l’avvocatura e il notariato allegando in originale i documenti che comprovano
l’adempimento delle condizioni enumerate all’art. 1 del Regolamento di
applicazione della Legge sull’avvocatura;
che la Camera per l’avvocatura
e il notariato, se sono dati i presupposti, ammette il richiedente alla pratica
legale e ne fa menzione nell’elenco dei praticanti (art. 3 RAvv);
che solo previa iscrizione
in quest’elenco il praticante può compiere atti di patrocinio in conformità con
l’art. 64 cpv. 3 CPC e con l’art. 8 cpv. 2 RAvv;
che, in altre parole, la
rappresentanza processuale da parte di praticanti non dipende esclusivamente -
come pretende la ricorrente- dall’autorizzazione alla stessa attività conferita
all’avvocato di pratica, ma è regolata da specifiche norme;
che tali norme concernono però esclusivamente la pratica legale presso uno
studio del Canton Ticino, come si deduce dall’art. 4 LAvv;
che pertanto appare irrilevante che il lic.iur. __________ sia autorizzato alla
rappresentanza dalla Commissione di sorveglianza sugli avvocati del Canton
__________ (già perché verosimilmente tale permesso potrebbe concernere il solo
territorio __________, né se ne conoscono i presupposti sostanziali
d’ottenimento), così come è indifferente il fatto che l’avv. __________ possa
esercitare nel nostro Cantone, pur tenendo lo studio a __________;
che nella fattispecie al lic.iur.
__________, non iscritto nell’albo dei praticanti del Cantone Ticino, difetta
pertanto la legittimazione al patrocinio di parte;
che il ricorso, nel quale
non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere
respinto,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 31 ottobre 1995
__________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
- __________ -
__________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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